Cass. Civ. 12.5.2016, n. 9715
La Corte suprema ha recentemente avuto modo di esaminare il caso di un procedimento avanti alla Commissione Tributaria Regionale, nel quale una società aveva proposto ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2004.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso.
In seguito l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e la Commissione Tributaria Regionale ha respinto lo stesso, ritenendolo infondato.
Sennonché, la Commissione Tributaria Regionale ha compensato le spese di giudizio ritenendo sussistenti i giusti e fondati motivi richiesti dalla legge.
La società appellata ha proposto ricorso per Cassazione, rilevando la violazione del D. Lgs. n.546 del 1992, art.15 e art.92 c.p.c., comma 2, dal momento che il Giudice di merito aveva erroneamente compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a “giusti e fondati motivi”, e, quindi, con motivazione di stile la quale, in sostanza, si limita in maniera sterile a richiamare il contenuto della legge….
La Corte di Cassazione ha accolto le censure di parte ricorrente, richiamando, sul punto, un principio consolidato per cui “In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art.92 c.p.c., comma 2 (così come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art.2), il Giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa”.
A tal proposito, per esempio, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la Corte ha ritenuto che non costituisca una valida ragione per la compensazione delle spese la limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia.
In sostanza, nel caso che ci occupa, ai fini della compensazione non ha trovato alcun rilievo il fatto processuale controverso, ma, di contro, solamente una generica considerazione di motivi che non sono in alcun modo collegati al fatto medesimo. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio.
Crediamo che la Sentenza in commento sia di particolare rilievo. Ed infatti, a tutti noi è capitato di assistere clienti convenuti in cause che si sono concluse con il rigetto integrale di ogni domanda avversaria, ma con la compensazione delle spese di lite, in quanto (semplicemente….) sussistono giusti e fondati motivi….
Ovviamente, non siamo contrari in senso assoluto al fatto che un Giudice possa decidere di rigettare integralmente le domande della parte, compensando le spese di causa.
Crediamo, però, che sia del tutto legittimo (anche alla luce delle recenti riforme che hanno modificato il testo dell’art.92 c.p.c. nell’ultima decina d’anni) che i Giudicanti comprendano fino in fondo l’esigenza (fondamentale, per chi esercita la professione di avvocato) di motivare adeguatamente ed in maniera approfondita (anche) tale capo di una Sentenza, troppo spesso “liquidato” in poche righe.