All’interno del Titolo II del codice civile, fra le disposizioni inerenti i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, l’art. 709 ter c.c., intitolato Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, riconosce la facoltà al giudice di applicare delle misure [quelle elencate all’art. 709 ter, comma 2, numero 1), 2), 3) e 4) c.p.c.], grazie alle quali indurre l’obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi, per il futuro, da porre in essere condotte qualificabili in termini di inottemperanza rispetto agli ordini impostogli in sede giudiziale.
La sentenza n. 18799/2016 del Tribunale di Roma ha interpretato e applicato innovativamente il disposto normativo di cui sopra, ammonendo prima, e condannando poi, la ricorrente al pagamento in favore del resistente di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per aver boicottato il rapporto fra padre e figlio, screditato la figura genitoriale paterna e omesso di assumere “un comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al padre, risanandone il rapporto”.