La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16964 del 22/04/2016, decidendo in materia di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ha affermato che la nozione di “indispensabili esigenze di vita” deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall’art. 2 Cost. (fattispecie in cui la S.C. ha annullato l’ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di un padre, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la figlia minore fuori dal domicilio di restrizione, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale).
Ammissibilità dell’atto di appello e requisiti di specificità dei motivi
Con la sentenza n. 8825/2017 del 22 febbraio 2017 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla seguente questione: “se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità della impugnazione”.
La Corte di Cassazione ha fornito la seguente soluzione: “l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”.
Furto commesso con destrezza, tra abilità speciale dell’agente e mera distrazione del derubato: la questione rimessa alla Sezione Unite
La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 c.p. (destrezza), occorra una condotta caratterizzata da una speciale abilità nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa o sia sufficiente il fatto di approfittare di una condizione occasionalmente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la persona offesa abbia momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene posseduto”.
Rilevabilità d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza n. 6870 del 14 febbraio 2017 ha stabilito che “la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis doc. pen., è rilevabile d’ufficio in qualunque fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità”.