Maggio 22

Licenziamento per giusta causa e rilevanza delle condotte extralavorative

Cassazione, sez. lav., 6 agosto 2015, n. 16524

La giusta causa di licenziamento ricorre, oltre che nel caso di inadempimento tanto grave da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere condotte extra lavorative che, seppure formalmente estranee alla prestazione oggetto di contratto, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Ciò in quanto il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il rapporto fiduciario.

Aprile 24

Sicurezza sul lavoro responsabilità del datore di lavoro per adibire a mansioni non usuranti il dipendente disabile

Cassazione Civile – Sez. lavoro n. 12699 del 20/07/2012.

La sentenza chiarisce quale tipo di responsabilità possa essere imputata al datore di lavoro che adibisce un lavoratore, riconosciuto totalmente invalido dalle apposite commissioni mediche istituite presso gli Enti a ciò deputati (INPS ed ASL), a mansioni allo stesso non confacenti in quanto usuranti e che abbia poi agito, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, in conseguenza dell’espletamento di dette inadeguate mansioni lavorative.

Aprile 24

Lo “straining” qualificato quale forma attenuata di mobbing

Cass. civ., Sez. lav., 22 febbraio 2016, n. 3291

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del cd. “straining”, espressione mutuata dalla recente giurisprudenza dall’ambito clinico per identificare condotte vessatorie che, seppur prive del requisito della continuità che contraddistingue il fenomeno del mobbing, creano nel lavoratore una condizione di stress lavorativo.

Marzo 22

Principio di autoresponsabilità del lavoratore: un limite alla responsabilità del datore di lavoro

Cassazione Penale, 03.03.2016 n. 8883

Con la pronuncia n. 8883/2016 la Suprema Corte ha affermato che: “l’assenza di violazione della norma cautelare che, idonea forse, come ritenuto dal giudice di primo grado, ad influire sotto il profilo della tipicità oggettiva del reato, lo è certamente sotto il profilo soggettivo dell’assenza di colpa”.