Novembre 15

La responsabilità genitoriale e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. alla luce della recente sentenza del Tribunale di Roma n. 18779/2016.

All’interno del Titolo II del codice civile, fra le disposizioni inerenti i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, l’art. 709 ter c.c., intitolato Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, riconosce la facoltà al giudice di applicare delle misure [quelle elencate all’art. 709 ter, comma 2, numero 1), 2), 3) e 4) c.p.c.], grazie alle quali indurre l’obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi, per il futuro, da porre in essere condotte qualificabili in termini di inottemperanza rispetto agli ordini impostogli in sede giudiziale.

La sentenza n. 18799/2016 del Tribunale di Roma ha interpretato e applicato innovativamente il disposto normativo di cui sopra, ammonendo prima, e condannando poi, la ricorrente al pagamento in favore del resistente di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per aver boicottato il rapporto fra padre e figlio, screditato la figura genitoriale paterna e omesso di assumere “un comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al padre, risanandone il rapporto”.

Luglio 30

RImborso spese straordinarie non concordate

RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE NON CONCORDATE

Cassazione civile, sezione VI, 30 luglio 2015, n. 16175

La Suprema Corte ha stabilito che in caso di dissoluzione della coppia con prole, laddove le spese straordinarie da sostenere per i figli non siano previamente concordate, al fine di accertare se le stesse debbono essere rimborsate pro quota dal genitore non collocatario è necessario operare un bilanciamento tra l’entità della spesa, l’utilità della stessa per il minore e la sostenibilità dell’esborso in base alle condizioni economiche dei genitori.