Marzo 22

Avvocato stabilito – Obbligo di esercizio dell’attività professionale per un triennio con il titolo professionale di origine ex art. 12 D.lgs. 2.02.2001 n. 96

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 15.03.2016 n. 5073

Il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite trae origine dal ricorso presentato da un avvocato abilitato in Spagna, che aveva chiesto al COA di appartenenza (Roma) la dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio all’Albo ordinario, avendo esercitato la professione in Italia per il triennio previsto ex lege, ma spendendo il titolo di “avvocato”, al posto che il titolo professionale di origine (nel caso di “abogado”).

Marzo 22

Riforma forense – Decreti attuativi – Associazioni professionali multidisciplinari

D.M. 4.02.2016 n. 23: Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 4 comma 2 della legge n. 247/2012

Il 16 marzo scorso è entrato in vigore il regolamento ministeriale che consente agli avvocati di svolgere la professione in forma associativa con altri professionisti, quali gli iscritti ai seguenti ordini e collegi professionali: agronomi, dottori forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, dottori commercialisti ed esperti contabili, geologi, ingegneri, tecnologi ed alimentari, consulenti del lavoro, medici chirurghi ed odontoiatri, medici veterinari, psicologi, spedizionieri doganali, periti agrari, agrotecnici, periti industriali e geometri.

Come noto, lo scopo della Novella di attuazione dell’art. 4 della legge n. 247/2012 è quello di creare sinergie e di assicurare ai clienti prestazioni di servizi caratterizzate dalla multidisciplinarità, in un’ottica di promozione della concorrenza nel mercato.

Gennaio 12

Pubblicità sul web – Divieto di accaparramento della clientela – Caso “Amica Card”

Continua la querelle tra l’Antitrust e il CNF dopo la condanna dell’AGCM e la sentenza del Tar Lazio dello scorso luglio 2015 – dimezzata la multa dell’AGCM al CNF

L’Antitrust, con il recente provvedimento dell’11.11.20115 n. 25705, pubblicato nel Bollettino del 30.11.2015 dell’AGCM, ha sostanzialmente dimezzato (da quasi un milione di euro a 513.914,17 euro) la sanzione pecuniaria irrogata nel proprio precedente provvedimento del 22.10.2014 n. 25154 nei confronti del CNF per avere posto in essere due condotte restrittive della concorrenza nel mercato.