Marzo 15

La sentenza dichiarativa di fallimento, nella bancarotta pre-fallimentare, è condizione obiettiva di punibilità

La Corte di Cassazione muta orientamento: con una decisione sicuramente storica, la Sezione V penale ha affermato che nei reati di bancarotta pre-fallimentare la sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità e che, conseguentemente, il momento consumativo − anche ai fini della competenza territoriale e del decorso della prescrizione − rimane fissato nel momento e nel luogo ove tale condizione si verifica (tempo e luogo della dichiarazione di fallimento).