Cass. SS.UU. 26 maggio 2016, n. 10925
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza 26 maggio 2016 n. 10925, ha stabilito che, in caso di trasferimento della sede legale all’estero, è onere dei creditori che hanno presentato istanza di fallimento provare i fatti idonei a vincere la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società, non essendo possibile attribuire alla medesima l’onere di provare il reale trasferimento della sede sociale.
La Suprema Corte, richiamando quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento CE 1346/2000, in base al quale la giurisdizione per la dichiarazione di insolvenza appartiene ai giudici nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, che si presume nel luogo ove è situata la sede statutaria, ha affermato che i creditori sociali non hanno dimostrato, nonostante il trasferimento della sede sociale all’estero, il permanere nello stato italiano dell’effettivo centro di interessi dell’impresa, con la conseguenza che, in una simile ipotesi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.