RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE NON CONCORDATE
Cassazione civile, sezione VI, 30 luglio 2015, n. 16175
La Suprema Corte ha stabilito che in caso di dissoluzione della coppia con prole, laddove le spese straordinarie da sostenere per i figli non siano previamente concordate, al fine di accertare se le stesse debbono essere rimborsate pro quota dal genitore non collocatario è necessario operare un bilanciamento tra l’entità della spesa, l’utilità della stessa per il minore e la sostenibilità dell’esborso in base alle condizioni economiche dei genitori.
Ed infatti, secondo la Corte “… se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.