Tribunale di Lecce, Sez. II, 12 novembre 2015, n. 5448 – Tribunale di Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2016, n. 60
Il Tribunale di Lecce si è recentemente trovato a dover statuire su un caso pratico di applicazione decisamente frequente, e, cioè, sulla richiesta di rimborso richiesto da alcuni pazienti affetti da patologie oncologiche relativamente a urgenti prestazioni di natura ambulatoriale che la struttura pubblica non è stata in grado di erogare.
Il Giudice del Tribunale ha accertato, da un lato, che nel periodo in cui sono state effettuate le spese di cui si è chiesto il rimborso nel territorio di competenza della ASL di riferimento dei pazienti non vi erano strutture pubbliche dotate di macchine PET TAC ed, inoltre, che quei pazienti necessitavano di quella prestazione ambulatoriale di alta specializzazione a causa delle gravi patologie già diagnosticate.
Il Tribunale ha altresì accertato che nelle strutture pubbliche vicine quegli esami potevano essere eseguiti con dei tempi di attesa di svariati mesi, incompatibili con l’urgenza richiesta dal caso. La soluzione adottata dal tribunale di Lecce si pone nella scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in cui la normativa speciale relativa alle autorizzazioni amministrative necessarie al fine di ottenere il rimborso di prestazioni sanitarie viene superata, qualora (ovviamente) ricorrano i presupposti della necessità e dell’urgenza, per la naturale preminenza del diritto dei cittadini alla salute e all’assistenza sanitaria che trova il suo fondamento nell’art. 32, comma 1, Cost. Sussiste infatti “una pretesa di natura patrimoniale direttamente correlata alla tutela del fondamentale e primario diritto alla salute in presenza di una situazione di urgenza, intesa come situazione di assoluta improcrastinabilità delle cure”, pretesa che, per l’appunto, supera la disciplina amministrativa in materia.