Apr 24

Riforma forense – Decreto del Ministero della Giustizia n. 47 dell’8 aprile 2016

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Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.4.2016 il decreto n. 47 del 25 febbraio 2016 in attuazione dell’art. 21 della legge n. 247/2012, con l’obiettivo di “migliorare il funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del sistema economico del Paese, estromettendo dal mercato dei servizi gli avvocati che eserciteranno l’attività in modo sporadico e non adeguatamente organizzato e, in definitiva, senza un sufficiente livello di professionalità”.

A tal proposito, il Consiglio dell’Ordine circondariale ogni 3 anni a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento n. 47 ha il compito di verificare la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Detta verifica non verrà, però, svolta per il primo quinquennio d’iscrizione.

I requisiti la cui sussistenza il COA dovrà verificare sono: la titolarità di una partita IVA attiva (in proprio o della società o associazione professionale di cui l’avvocato fa parte); l’utilizzo di locali e di almeno una utenza telefonica entrambi destinati all’esercizio della professione, anche in forma societaria o associativa con altri colleghi o presso altri colleghi o, infine, in condivisione con altri avvocati; la titolarità di una PEC comunicata al COA; la titolarità di una polizza assicurativa per responsabilità professionale; l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale; la trattazione di almeno 5 affari per ciascun anno, anche se l’incarico è stato conferito ad altro professionista.

La documentazione comprovante il possesso di tali requisiti (che devono sussistere congiuntamente) può essere presentata mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Peraltro, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento in esame, sono stabilite le modalità per effettuare annualmente controlli a campione sulle dichiarazioni presentate.

La sanzione prevista dall’art. 21 della legge n. 247/2012 in caso di mancanza del requisito di effettività, continuità abitualità e prevalenza dell’esercizio della professione, in assenza di giustificati motivi, è la cancellazione dall’albo.