D.M. 4.02.2016 n. 23: Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 4 comma 2 della legge n. 247/2012
Il 16 marzo scorso è entrato in vigore il regolamento ministeriale che consente agli avvocati di svolgere la professione in forma associativa con altri professionisti, quali gli iscritti ai seguenti ordini e collegi professionali: agronomi, dottori forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, dottori commercialisti ed esperti contabili, geologi, ingegneri, tecnologi ed alimentari, consulenti del lavoro, medici chirurghi ed odontoiatri, medici veterinari, psicologi, spedizionieri doganali, periti agrari, agrotecnici, periti industriali e geometri.
Come noto, lo scopo della Novella di attuazione dell’art. 4 della legge n. 247/2012 è quello di creare sinergie e di assicurare ai clienti prestazioni di servizi caratterizzate dalla multidisciplinarità, in un’ottica di promozione della concorrenza nel mercato.
Allo stato, la legge professionale forense prevede che l’avvocato possa essere iscritto ad una sola associazione professionale, ma il D.D.L. sulla concorrenza, ancora in corso di approvazione, prevede la cancellazione di detto limite.