Circolare n. 101/2017 Ordine Avvocati di Brescia
Il comando provinciale dei Carabinieri di Brescia ha comunicato al Consiglio dell’Ordine che gli imputati dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis codice penale), di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 codice penale) e di resistenza ad un pubblico ufficiale (art. 337 codice penale), che prima del giudizio intendano risarcire il danno sia alla persona offesa, sia all’Arma dei carabinieri al fine di ottenere l’estinzione del reato previsto dall’art. 341 bis codice penale o al fine di ottenere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato per i reati previsti dagli artt. 336 e 337 codice penale, dovrebbero attenersi alla seguente procedura:
– i loro difensori dovrebbero trasmettere la proposta di risarcimento direttamente al comando provinciale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tbs311704@pec.carabinieri.it ;
– il comando provinciale dei carabinieri trasmetterà quindi tale proposta alla competente avvocatura distrettuale dello Stato, perché emetta il relativo parere di congruità;
– il comando provinciale dei carabinieri comunicherà poi ai difensori degli imputati il parere, vincolante per lo stesso comando, rilasciato dall’avvocatura distrettuale dello Stato;
– il comando provinciale dei carabinieri comunicherà anche le modalità per il pagamento dell’importo al Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il Personale dell’Arma dei Carabinieri tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT 11 T 0100503387000000002801).
Naturalmente i difensori, qualora ritenessero la quantificazione compiuta dall’avvocatura distrettuale eccessiva o comunque non congrua, saranno liberi di proporre al giudice il diverso risarcimento ritenuto corretto.