Commissione Tributaria Regionale di Napoli 6.5.2016 n. 943/32/16
Con ordinanza di rimessione n. 943 del 6 maggio scorso, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 comma 2 del DLgs. 546/92 per violazione degli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.
L’art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992 stabilisce “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.
Secondo l’orientamento ormai dominante adottato dalla Corte Cassazione, la norma andrebbe interpretata nel senso che la parte, in appello, può produrre ogni documento non prodotto in primo grado, oppure prodotto tardivamente senza rispetto del termine dei venti giorni di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 546/92, senza la necessità di dover dimostrare il motivo per cui il documento non è stato prodotto nel precedente grado di giudizio.
La questione appare particolarmente significativa, considerato che il processo tributario è eminentemente documentale in fatto di prove.
Per esemplificare, si pensi al contribuente che impugna un’intimazione di pagamento lamentando l’omessa notifica della presupposta cartella di pagamento: se Equitalia non dimostra l’avvenuta notifica producendo la relata di notifica o l’avviso di ricevimento della cartella, il giudice è tenuto ad accogliere il ricorso; se, tuttavia, in grado d’appello Equitalia produce la relata di notifica, il giudizio di primo grado viene completamente ribaltato, essendo irrilevante che il documento comprovante la notifica avrebbe ben potuto essere esibito nel precedente grado di giudizio.
Ebbene, i giudici napoletani chiariscono i motivi di incostituzionalità, posto che tale comportamento finisce con il premiare la parte processualmente più negligente, cioè la parte che, pur avendone la possibilità, non ha prodotto immediatamente documenti rilevanti per il giudizio, rinviandone l’esibizione solo nel successivo grado di giudizio, a seguito di soccombenza, vanificando peraltro il carattere perentorio dei termini dell’art. 32 del DLgs. 546/92; “sarebbe invero singolare che il sistema processuale tributario vietasse in primo grado l’acquisizione di documenti oltre i limiti temporali fissati dall’art. 32 d.lgs. 546/92 per poi consentire in appello, ai sensi dell’art. 58 co. 2 dello stesso d.lgs., la loro producibilità libera e piena”.
Leggendo l’ordinanza, due potrebbero essere le soluzioni al problema.
I giudici costituzionali, preso atto del diritto vivente, potrebbero dichiarare illegittimo l’art. 58 comma 2 del D. Lgs. n. 546/92, così come interpretato dalla Cassazione; alternativamente, la Consulta potrebbe stabilire dei limiti alla produzione documentale in appello, imponendo di dimostrare l’impossibilità del deposito del documento nel corso del primo grado di giudizio per causa non imputabile alla parte onerata.