Cass. 15.4.2016 n. 7514
Secondo la Suprema Corte la norma (art. 27, co. 1, D. Lgs. n. 546/1992) in base alla quale se il Presidente di sezione, in fase di esame preliminare, rileva una evidente inammissibilità del ricorso, provvede con decreto comunicandolo alle parti senza contraddittorio, è di stretta applicazione, escludendo interpretazioni estensive.
Se quindi, in presenza di una manifesta causa di inammissibilità del ricorso, questa non viene rilevata in sede di esame preliminare, è necessario che il giudice fissi la data dell’udienza comunicandola alle parti (assumendo che sia stata chiesta la pubblica udienza), incorrendo in caso contrario nella violazione del principio del contraddittorio processuale.
Il giudice di appello, in tali casi, deve, ai sensi dell’art. 59 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 546/92, rimettere la lite in primo grado.