Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.
Egregio avvocato, sono un lavoratore dipendente e spesso sono costretto ad assentarmi dal luogo di lavoro, sfruttando le ore di ferie ed i permessi maturati, per assistere mia madre la quale, a seguito di un ictus, è risultata invalida al 100%. Ho saputo che esiste la possibilità di richiedere ed ottenere permessi retribuiti finalizzati a tale esigenza di cura ed assistenza e vorrei sapere se ne ho diritto e in che misura posso usufruirne.
Gentile lettore,
la problematica da lei segnalata risulta di grande interesse, coinvolgendo un numero sempre maggiore di lavoratori che si trovano ad assistere i genitori anziani e spesso gravemente malati.
La legge n. 104 del 1992 ha istituito e disciplinato all’art. 33 un regime di permessi retribuiti che varia a seconda che vengano concessi al lavoratore con disabilità ovvero ai suoi familiari. Il lavoratore disabile maggiorenne ha diritto alternativamente nell’ambito di ciascun mese a due tipi di permessi retribuiti:
– orari (due ore al giorno in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a 6 ore);
– giornalieri (tre giorni fruibili in via continuativa o frazionata).
In via generale, anche i genitori e determinati familiari (coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti ed affini entro il secondo grado) di soggetti affetti da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della medesima legge e riconosciuta da commissione medica integrata Asl-Inps, qualora siano lavoratori dipendenti, possono beneficiare dei permessi previsti dalla legge 104, in modalità che differiscono a seconda dell’età del disabile e del rapporto di parentela.
Tali permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona disabile, ad eccezione dei genitori ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza dello stesso figlio con handicap in situazione di gravità.
È opportuno ricordare che l’utilizzo degli stessi deve essere finalizzato esclusivamente alla cura della persona malata, non essendo possibile in alcun modo occuparsi di altre attività.
Nel caso in cui all’esito dei previsti controlli dovesse risultare un utilizzo indebito dei permessi concessi ai sensi della Legge 104, infatti, le conseguenze per il lavoratore possono essere davvero pregiudizievoli.
Con una recente pronuncia della Cassazione (Cass. Sez. Lav., n. 9749/2016) è stata confermata la legittimità del licenziamento intimato al dipendente il quale, nelle ore di permesso concesso ai sensi della Legge 104, era solito recarsi ad effettuare lavori in terreni di proprietà.
Nella citata pronuncia la suprema corte sottolinea come l’utilizzo improprio dei permessi giustifichi il licenziamento non solo stante il disvalore sociale attribuibile ad una siffatta condotta, ma anche per l’idoneità della medesima a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, indipendentemente dall’entità del danno eventualmente arrecato.
Precisano altresì i giudici che si tratta di un “danno che non ricade sul solo datore di lavoro che si vede privare illegittimamente della prestazione lavorativa, ma soprattutto di un comportamento che viola i doveri imposti dalla convivenza sociale e che costringe l’intera collettività a sopportarne l’indebito costo”.
Nel caso che mi sottopone, trattandosi di parente entro il 2° grado, lei ha diritto a fruire presentando l’apposita domanda telematica di 3 giorni di permesso mensili, anche continuativi, per prestare la dovuta assistenza a sua madre, assistenza che deve rivestire il carattere della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della stessa, non essendo comunque necessario che essa sia quotidiana.