Mar 16

Omesso versamento dell’assegno: nessuna pena per il genitore non sposato

Tags: ,

La Suprema Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 2666 del 19.01.2017, ha recentemente fatto chiarezza in tema di responsabilità penale per il genitore non sposato che ometta di pagare l’assegno in favore del figlio.

Nel caso oggetto della pronuncia in commento i giudici di merito avevano affermato la responsabilità penale del padre, non coniugato, che non aveva versato all’ex compagna la somma mensile pattuita dal Tribunale a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne.

A seguito di ricorso in Cassazione presentato dal padre, la Suprema Corte si è pronunciata annullando la decisione dei giudici di merito con le seguenti argomentazioni.

L’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica, si applica la disposizione penale prevista per il mancato versamento dell’assegno di divorzio, di cui all’art. 12 sexies della legge 1.12.1970 n. 898 il quale, a sua volta, rinvia all’art. 570 c.p..

Tuttavia, afferma la Suprema Corte, le disposizioni della legge 54 del 2006 riguardano soltanto gli aspetti civilistici e, sulla base di tale assunto, ha concluso che, mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai  “procedimenti relativi” agli stessi (contenuto nella stessa legge 54 del 2006) assolve alla funzione di circoscrivere l’ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla legge 54 del 2006, ovvero quelli civili di cui all’art. 2 e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale.

Pertanto la Suprema Corte, valutando oltretutto che l’inadempimento del ricorrente fosse in realtà di esiguo importo, ha annullato la sentenza impugnata stante la non previsione del fatto come reato.