Cass. SS.UU. 5.6.2017 n. 13913
Le Sezioni Unite risolvono un annoso contrasto giurisprudenziale: la tutela del contribuente in caso di omessa notifica della cartella di pagamento.
Qualora il contribuente lamenti la mancata notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento, accertamento esecutivo), la tutela giudiziale va esperita dinanzi alla giurisdizione tributaria, e si qualifica come opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità derivata dell’atto espropriativo.
Le opposizioni all’esecuzione/agli atti esecutivi sono ammesse anche quando si tratta di riscossione esattoriale, ma la loro naturale modalità di esternazione si ha con il ricorso avverso il ruolo o l’accertamento esecutivo, atti che precedono il pignoramento.
Non può essere condivisa la diversa tesi, secondo cui la tutela va esperita dinanzi alla giustizia ordinaria in quanto ciò che rileva è l’atto impugnato (pignoramento) e non il vizio dedotto, siccome contrasta con l’art. 57 del DPR 602/73, che vieta, in ambito fiscale, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.
I principi valgono in tutti i casi in cui il titolo esecutivo fiscale non sia stato debitamente portato a conoscenza del contribuente, quindi pure se l’omessa notifica ha riguardato l’accertamento esecutivo ex art. 29 del DL 78/2010, che ha sostituito il ruolo.