Cassazione penale, sez. VI, 20/04/2016, n. 18519
“Nell’ipotesi in cui l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame sia stato inviato all’errato indirizzo di posta elettronica del difensore di fiducia, stante la mancata integrazione di un regolare contraddittorio, per omesso avviso al difensore, l’udienza innanzi al Tribunale del riesame deve ritenersi essere stata celebrata irritualmente, con conseguente nullità del provvedimento emesso all’esito, che deve essere annullato senza rinvio”.
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Brescia, sezione specializzata per il riesame, ha sostituito nei confronti di A.M. la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto di esercizio temporaneo della professione medica per la durata di mesi sei, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 416 e 445 c.p.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il difensore di fiducia di A.M., e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge processuale in relazione all’ art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., per avere il Tribunale proceduto alla decisione del ricorso in assenza del difensore, là dove lo stesso Avvocato non veniva ritualmente avvisato dell’udienza, giusta l’invio dell’avviso di fissazione ad un indirizzo di posta elettronica errato.
L’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame di Brescia è stato inviato all’errato indirizzo di posta elettronica del difensore di fiducia di A.M..
Stante la mancata integrazione di un regolare contraddittorio, per omesso avviso al difensore, l’udienza innanzi al Tribunale del riesame bresciano deve ritenersi essere stata irritualmente celebrata, con conseguente nullità del provvedimento emesso all’esito, che deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per la deliberazione.