Rifiuto di esibizione dei documenti Elemento soggettivo – Necessità del dolo (Cass. 2.12.2015 n. 24503)
La Suprema Corte è nuovamente intervenuta sulla disposizione procedimentale preclusiva (art. 32, co. 4, D.p.r. n. 600/1973 e art. 52, co. 5, D.p.r. n. 633/1972) secondo cui, se nel corso della verifica, il contribuente si rifiuta di esibire libri, registri, scritture e documenti, essi non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Secondo i giudici di legittimità, il c.d. “rifiuto di esibizione” dei documenti opposto dal contribuente nella fase amministrativa comporta l’inutilizzabilità dei medesimi solo se connotato da dolo, e non da semplice colpa.