Nov 16

Negato il risarcimento per il caso di una alunno che ha preso una pallonata sul volto a scuola

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Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2016, n. 6844

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell’ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., incombe sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno.

Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ora ribadito con la Sentenza in commento. In particolare, afferma la Corte, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dai genitori di un alunno nei confronti del Ministero dell’istruzione e di una scuola media statale in seguito alle gravi lesioni riportate dal proprio figlio all’occhio destro per effetto di un violenta pallonata scagliata da altro allievo in occasione di una partita di calcio svoltasi in assenza dell’insegnante di educazione fisica nel corso dell’orario scolastico.

Nella concreta fattispecie, osserva la Cassazione, alla luce degli enunciati principi, non può che ritenersi incensurabile la valutazione compiuta dal giudice distrettuale avendo quest’ultimo riscontrato come l’evento lesivo -pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto dell’avversario- si sia determinato nel corso di una “normale azione di gioco” del calcio, “rientrante nella normalità della pratica”, né violenta in sé, né “esaltata” dagli accadimenti in altra e diversa zona del terreno di gioco.