Art.1 comma 778 legge 28 dicembre 2015, n.208
La compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati anteriormente al 2016 e non ancora saldati – Natura giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense
A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
Si segnala che sono sorte nei social forum diverse interpretazioni tra loro contrastanti.
In ogni caso, sulla questione il Presidente di Cassa Forense ha emesso un comunicato agli iscritti del seguente tenore: in riferimento alla previsione del comma 778 dell’art. 1 della l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) Cassa Forense ritiene doveroso precisare che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense. Ciò, si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari, anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778. La precisazione ufficiale di questa Cassa si rende doverosa a seguito di alcune imprecisioni e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale. Tale precisazione, peraltro, non diminuisce certo il valore del risultato conseguito, a seguito di un incessante e determinato lavoro portato avanti da Cassa Forense e condiviso dalle altre istituzioni ed associazioni forensi. L’occasione è utile per ribadire che il nostro impegno su tal fronte proseguirà affinché in futuro si possano studiare dei meccanismi per ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall’ultima legge di stabilità.
Nel comunicato il Presidente di Cassa Forense promette – testualmente – che in futuro si possano studiare dei meccanismi per ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall’ultima legge di stabilità.