Mag 22

Licenziamento per giusta causa e rilevanza delle condotte extralavorative

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Cassazione, sez. lav., 6 agosto 2015, n. 16524

La giusta causa di licenziamento ricorre, oltre che nel caso di inadempimento tanto grave da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere condotte extra lavorative che, seppure formalmente estranee alla prestazione oggetto di contratto, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Ciò in quanto il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il rapporto fiduciario.

IL CASO

Il dipendente di un’azienda, in qualità di chef di ristorante, veniva imputato del delitto di detenzione, a fini di spaccio, di 200 grammi di sostanze stupefacenti. Per tale fatto, era stato, dapprima, arrestato in flagranza di reato e, successivamente, gli era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Il fatto era avvenuto mentre il lavoratore si trovava in ferie. La datrice di lavoro, venuta a conoscenza di quanto sopra, procedeva a licenziare il dipendente in tronco.

LA DECISIONE

Con la pronuncia in commento la S.C. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di soccombenza. In particolare si precisa che il concetto di giusta causa si estende anche alle condotte extra lavorative che, seppure formalmente estranee alla prestazione oggetto del contratto, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti del contratto di lavoro. È, in sostanza, necessario che la condotta illecita extra lavorativa non si concreti nel porre in essere comportamenti che ledano interessi morali e materiali del datore di lavoro, compromettendone, come detto, l’elemento fiduciario. Sotto altro profilo, compete al giudice di legittimità l’individuazione dell’astratta riconducibilità di una determinata condotta extra lavorativa al concetto di giusta causa di licenziamento, mentre spetta al giudice di merito apprezzare, se ed in che misura, tale condotta abbia leso il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto lavorativo. Nel caso di specie, appare indubbia l’astratta potenzialità di tali lesioni riguardo ad una fattispecie di detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.