Feb 15

Le statuizioni civili non sopravvivono alla sentenza di assoluzione, emessa dal Giudice dell’impugnazione, a seguito di abrogazione o depenalizzazione del reato.

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Cass. Pen. SS.UU. n, 46688/2016 (sentenza 29/9/2016, dep. 7/11/2016)

Con la sentenza sopra menzionata, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno dato risposta al quesito “Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili“.

Il quesito era stato sollevato dalla Seconda Sezione Penale, nell’ambito di procedimento avente ad oggetto una condanna per il reato di danneggiamento semplice, previsto e punito dall’art. 635 comma 1 c.p., fattispecie, appunto, rientrante nel novero di quelle investite dalla disciplina del sopra richiamato Decreto Legislativo.

Le Sezioni Unite hanno quindi provveduto a dirimere il contrasto che era sorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità dando risposta positiva al quesito di cui sopra affermando che: 2In caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, il Giudice dell’Impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire “ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sezione pecuniaria civile”.