Cassazione Civile sez. I n. 11504 del 10.05.2017
La recentissima sentenza della Cassazione Civile sez. I n. 11504 del 10.05.2017 ha completamente stravolto i parametri utilizzati fino ad ora per la quantificazione dell’assegno divorzile.
In base all’innovativo insegnamento della Suprema Corte d’ora innanzi il criterio adoperato non sarà più il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio dall’avente diritto all’assegno, bensì il raggiungimento dell’indipendenza economica di quest’ultimo.
Questa svolta epocale nel nostro ordinamento nasce dal ragionamento fatto dalla Corte per cui la rilevanza del tenore di vita matrimoniale contrasta con la natura stessa dell’istituto del divorzio. Con la sentenza di divorzio, infatti, il rapporto matrimoniale si scioglie non solo sul piano personale ma anche sul piano economico – patrimoniale ed utilizzando il vecchio parametro gli ex coniugi resterebbero ancora “legati” sotto quest’ultimo.
La Corte precisa infine che il diritto all’assegno di divorzio è condizionato al previo accertamento da parte del giudice della circostanza che il coniuge richiedente non sia economicamente indipendente o non sia effettivamente in grado di esserlo. L’assegno, infatti, non ha l’obiettivo di riequilibrare le condizioni economiche tra gli ex coniugi bensì di garantire al coniuge destinatario l’autosufficienza.