Lug 13

In caso di dissenso fra i genitori prevalgono le cure mediche tradizionali rispetto a quelle omeopatiche

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Tribunale di Roma, Sezione I Civile, ordinanza del 16.02.2017

Il Tribunale di Roma, sez. I civ., con l’ordinanza del 16.02.2017 e depositata in pari data presso la Cancelleria competente, ha affermato che in caso di contrasto tra genitori circa le cure mediche da somministrare alla figlia minore, prevale la posizione del genitore che predilige la medicina tradizionale prescritta dall’Ospedale, piuttosto che la posizione dell’altro genitore, che intende sottoporre la figlia a cure omeopatiche.

Il caso: i genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, si trovavano in disaccordo sul tipo di cure per la figlioletta, affetta inizialmente da otite e sfociata, successivamente, in ipoacusia. In particolare, il padre intendeva sottoporre la minore a cure di medicina tradizionale (prescritte dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, ove la figlia era già stata visitata), mentre, la madre preferiva ricorrere a metodi omeopatici, su indicazione di un medico pediatra contattato privatamente.

Il Tribunale investito della controversia disponeva una CTU, per meglio dettagliare il quadro clinico della minore e all’esito, il professionista esponeva che “potrebbe essere necessario nominare un tutore vista la rigidità dei genitori; (…) sembra che i genitori decidano autonomamente per la figlia, con il rischio che gli interventi non coordinati producano danni per la bambina”. Peraltro, emergeva che la piccola non era mai stata vaccinata.

Il Giudice, valutata la fattispecie concreta e constatati gli effetti negativi che si potevano ripercuotere sulla minore a causa dell’elevato conflitto tra i genitori, disponeva che “la piccola eseguisse immediatamente le cure di medicina tradizionale prescritte dall’Ospedale Bambin Gesù” (pur gravando su entrambi i genitori l’obbligo di rivolgersi alla struttura sanitaria per proseguire le cure) e “autorizzava il genitore più diligente a prenotare le visite in regime di intramoenia, recandosi agli appuntamenti anche in assenza dell’altro genitore, con suddivisione delle spese al 50%”; in caso di dissenso fra i genitori, inoltre, “autorizzava uno solo dei due genitori a sottoscrivere i necessari consensi per sottoporre la minore o a accertamenti o a cure disposte dai sanitari dell’Ospedale Pediatrico”.

In merito alla mancata vaccinazione, l’Autorità giudiziaria disponeva che fossero seguite le indicazioni del pediatra presso il Servizio Sanitario Nazionale, autorizzando “il genitore più diligente a condurre la minore nelle strutture specializzate per eseguire le vaccinazioni indicate dal medico e per sottoscrivere i relativi consensi, anche in assenza del consenso dell’altro genitore, con onere di comunicazione di quanto effettuato”.

Infine, il Tribunale di Roma, ammoniva la madre a far seguire alla minore “le cure indicate dal Bambin Gesù e quelle prescritte dal SSN” disponendo, in mancanza, l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 709 ter c.p.c.