Cass. SS. UU. 21.4.2016 n. 8059
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 8059 del 21.4.2016, hanno stabilito che il compenso percepito per una prestazione professionale è imponibile ai fini IVA anche se conseguito dopo la cessazione dell’attività professionale.
Assumendo, infatti, che il regime impositivo debba essere individuato al momento della materiale esecuzione della prestazione, esso permane anche se il corrispettivo viene percepito successivamente alla perdita della soggettività passiva ai fini IVA da parte del percipiente. E ciò comporta che l’art. 6 co. 3 del D.p.r. n. 633/1972 vada interpretato nel senso che il conseguimento del compenso non coincide con l’evento generatore del tributo, ma solo con la condizione di esigibilità e con il termine per adempiere all’obbligo di fatturazione.
L’orientamento trova conferma nel generale principio di effettività, secondo il quale l’applicazione della disciplina IVA non può essere condizionata da fattori puramente formali, quali l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività e la dismissione della partita IVA.