Cass. SS.UU. 15.3.2016 n. 5069
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato il principio secondo cui, nell’ipotesi di istanza di rimborso riportata nella dichiarazione annuale, il Fisco può opporre il diniego anche oltre il termine decadenziale (che, salvo ipotesi particolari, è solitamente quinquennale) per l’esercizio della funzione impositiva.
La pronuncia dirime il contrasto tra opposti orientamenti in seno alla Suprema Corte.
Secondo un primo indirizzo (v. Cass n. 9339/2012, confermata poi da Cass. n. 2277/2016), i giudici di legittimità hanno statuito che, se il contribuente ha chiesto il rimborso di un credito d’imposta attraverso la presentazione della dichiarazione annuale, l’Amministrazione può nel merito disconoscerne la spettanza entro il termine di decadenza per l’esercizio della funzione impositiva; in caso contrario, decorso tale termine senza che sia stato adottato alcun provvedimento di diniego, il diritto al rimborso non è più contestabile e il contribuente potrà agire in giudizio a tutela del proprio credito nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti (dieci anni dal diniego espresso o tacito).
Secondo un opposto orientamento, la Suprema Corte (v. Cass. nn. 2918/2010 e 11444/2011) ha stabilito che il Fisco può negare il rimborso richiesto in dichiarazione anche oltre il termine decadenziale per l’esercizio della funzione impositiva, stabilendo una parità di trattamento con quello accordato al contribuente, che può per esercitare il suo diritto al rimborso non già nei termini previsti dall’art. 38 del D.p.r. n. 602/1973, ma entro il più ampio termine decennale di prescrizione.
Con la sentenza in commento, quindi, le Sezioni Unite hanno condiviso tale ultimo orientamento poc’anzi illustrato, stabilendo che i termini decadenziali per l’esercizio della funzione impositiva rilevano ai soli fini della pretesa erariale e non anche per far valere la sussistenza di un credito in capo al contribuente.
Secondo tale ricostruzione il contribuente non rimarrebbe comunque privo di difesa, ben potendo impugnare il silenzio dell’Amministrazione che non abbia dato seguito all’istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.
I giudici di legittimità aggiungono infine che laddove fosse stata accolta la tesi opposta (incondizionato riconoscimento del diritto al credito dopo lo spirare degli ordinari termini di decadenza per l’esercizio della funzione impositiva), si sarebbe aperto il varco a logiche strumentali volte ad ottenere rimborsi indebiti.