Corte di Cassazione n. 16446 del 04.07.2017
La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 16446 del 04.07.2017, ha ribadito gli elementi utili al riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c. di cui ai crediti vantati da uno Studio Associato, sia esso di Dottori Commercialisti che di Avvocati.
Premesso infatti che, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui è derivato il credito e, di conseguenza, l’insussistenza dei presupposti utili al riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., in quanto il credito professionale, per il fatto di essere inserito nello studio associato, verrebbe a confondersi con la remunerazione dell’attività organizzata, divenendo credito d’impresa.
D’altra parte, la mera presunzione d’esclusione della personalità del rapporto professionale potrà essere superata in presenza di prove che consentano d’individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e professionalmente svolte dal singolo associato allo studio.
In conclusione, a seguito di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, ancorché proposta dallo studio professionale, assolta la prova della natura personale dell’opera prestata dal singolo professionista associato, potrà essere riconosciuta la natura privilegiata ex art. 5751 bis c.c. del corrispondente credito rispetto al quale si richiede l’ammissione.