Cassazione Penale, Sezione Prima, 02.02.2017 n. 21324
La Prima Sezione della Suprema Corte, disattendendo la pronuncia n. 25867 del 03.02.2016, ha affermato che sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.
Il Collegio giunge a tale risultato compiendo una valutazione a ritroso, ovvero dal disposto dell’art. 464 octies, co. 4, c.p.p. in virtù del quale “quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti”. Ebbene, in caso di esito negativo della sospensione del processo con messa alla prova richiesto con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, il processo dovrà riprendere dall’emissione da parte del g.i.p. del decreto di giudizio immediato, salvo che in sede di opposizione siano state presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare.
Peraltro, ad avviso della Suprema Corte, tale soluzione è del tutto conforme al principio di diritto fissato per casi analoghi secondo cui “in tema di procedimento per decreto, nell’ipotesi in cui, a seguito di opposizione, l’opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest’ultimo il consenso del P.M., oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce l’esito necessario dell’opposizione quando difettino i presupposti per l’accesso agli altri riti” (Cass., 16.01.2009, n. 6574).