Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 gennaio 2016 n. 836
Ancora una volta la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la citata sentenza ha ribadito il potere di autotutela contrattuale del lavoratore rappresentato dall’eccezione di inadempimento; autotutela che si estrinseca nel rifiuto all’esecuzione della prestazione lavorativa laddove il datore di lavoro è inadempiente sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro come impostogli dall’art. 2087 cod. civ. a mente del quale “il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Non solo!
La predetta sentenza ribadisce la permanenza in capo al datore di lavoro dell’obbligo retributivo, pur in presenza di sospensione giustificata della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti che si trovano a lavorare in ambienti non sicuri ovvero “nocivi” in conseguenza dell’inadempimento datoriale per violazione dell’art. 2087 cod. civ.