Trib. Pordenone, sent. n. 121 del 25/07/2016
Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice di Lavoro, con la sentenza n. 121 del 25 luglio 2016, ha avuto modo di pronunciarsi sulla discussa tematica dell’utilizzo forzoso delle ferie da parte del datore di lavoro.
Nel caso di specie i ricorrenti, lavoratori dipendenti di una grande azienda produttrice di elettrodomestici, lamentavano come il soggetto datoriale, a ridosso del periodo di sospensione dalla prestazione lavorativa per collocazione in cassa integrazione, li avesse ripetutamente collocati in modo forzoso in ferie per brevi frazioni della giornata lavorativa, normalmente per 2/4 ore giornaliere. Gli stessi, inoltre, evidenziavano come tale scelta non fosse stata previamente comunicata, rendendosi nota unicamente soltanto con il ricevimento del prospetto paga del mese successivo.
Evocavano, pertanto, in giudizio l’azienda per sentirla condannare a reintegrare e/o ripristinare il monte ore ovvero a corrispondere ai medesimi un risarcimento del danno pari alla retribuzione spettante per le ore in cui gli stessi erano stati collocati in ferie.
Costituitasi in giudizio, la società resistente sosteneva la liceità di tale condotta, adducendo a sostegno il rispetto di una comunicazione della sede INPS di Venezia del 2015, nonché la circolare INPS 29/03/2016, n. 56, che imporrebbe a carico del datore di lavoro l’onere di far fruire le ferie prima di collocare i lavoratori in regime di cassa integrazione guadagni.
Il Tribunale di Pordenone, in totale accoglimento delle domande formulate dai lavoratori, ha accertato il diritto degli stessi a godere delle ferie in modalità continuativa, così come prescritto dall’art. 2109 c.c., rilevando come le comunicazioni provenienti dall’Istituto Previdenziale abbiano natura di fonte regolamentare secondaria, non potendo pertanto avere portata precettiva in deroga alla fonte primaria codicistica.
È stato altresì messo in evidenza come le circolari non escludessero in ogni caso l’obbligo gravante su datore di lavoro di comunicare preventivamente ai dipendenti il periodo di ferie prestabilito, così come richiesto dal già richiamato art. 2109 c.c. ai sensi del quale “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo prestabilito per il godimento delle ferie”.