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DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 178 DEL 16 AGOSTO 2016 Regolamento relativo alla tenuta e gestione online di albi, elenchi e registri da parte dei consigli degli ordini circondariali

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016 il decreto n. 178 del 16 agosto 2016 che disciplina le modalità di tenuta e di aggiornamento degli albi, elenchi e registri da parte dei consigli degli ordini, nonché le modalità di iscrizione e trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati dai COA.

Si tratta di un altro regolamento attuativo della legge professionale forense e, in particolar modo, dell’articolo 15 comma secondo della legge n. 247/2012, a mente del quale: “La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministero della Giustizia, sentito il CNF”.

Occorre segnalare, come elemento di maggiore novità, la predisposizione di un sistema informatico centrale, che verrà realizzato e gestito dal CNF entro 2 anni, nel quale confluiranno i dati relativi ad albi, elenchi e registri raccolti e aggiornati dai consigli degli ordini circondariali.

A tal proposito, l’art. 5 del regolamento in esame prevede espressamente che nell’albo siano indicati, per ciascun avvocato, oltre a dati “generici” anche dati più specifici come la conoscenza di lingue straniere, l’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio, all’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, l’eventuale svolgimento dell’attività di mediatore presso un organismo di cui al dlgs. n. 28/2010, l’iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la partecipazione a società tra avvocati o ad associazioni tra avvocati e/o altri professionisti, l’eventuale indirizzo web dei siti riconducibili al professionista, alle associazioni o società alle quale lo stesso partecipi.

I dati del sistema informatico centrale saranno aperti al pubblico, fatta eccezione per i dati presenti all’art. 15  comma 1 lettere e) ed f) della legge professionale forense, ossia l’elenco degli avvocati sospesi, degli avvocati cancellati per mancato esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, nonché l’elenco degli avvocati che abbiano subito il provvedimento disciplinare della radiazione, non più impugnabile.

Questi ultimi dati saranno, invece, accessibili esclusivamente ai consigli degli ordini circondariali i quali terranno albi, elenchi ed il registro esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema informatico centrale.

A tal proposito, il sistema centrale informatico sarà realizzato in maniera tale da gestire anche i trasferimenti ad altri albi circondariali, dando una comunicazione automatica al COA di appartenenza della presentazione della domanda di trasferimento e dell’iscrizione ad altro albo. A questo punto, il COA di provenienza delibererà, con sollecitudine, la cancellazione dell’iscritto, dopo la ricezione dell’avviso da parte del sistema centrale.