Indagini “a tavolino” – Tributi “armonizzati” e non “armonizzati” (Cass. SS.UU. 9.12.2015 n. 24823)
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione nell’ordinamento tributario nazionale non esiste un principio generale che impone all’Amministrazione finanziaria un obbligo generalizzato circa l’instaurazione del preventivo contraddittorio con il contribuente. Ne consegue che, nelle c.d. “indagini a tavolino”, è legittima la notifica dell’avviso di accertamento senza la necessità che il contribuente sia precedentemente convocato presso gli uffici.
Rimane ferma, tuttavia, la necessità del verbale ex art. 24 della L. 4/29 e del rispetto dei sessanta giorni ex art. 12 co. 7 della L. n. 212/2000 ove la verifica si svolga presso i locali dove è esercitata l’attività del contribuente.
Secondo i giudici di legittimità, non si giunge a diverse conclusioni richiamando Cass. SS.UU. 18.9.2014 n. 19667, che si riferisce alla necessità che il contribuente sia reso edotto dell’ipoteca da adottare nei suoi confronti. Nel sistema ante DL 70/2011, in base all’art. 77 del DPR 602/73 non vi era alcun obbligo di notiziare il contribuente dell’ipoteca già adottata, quindi il caso si riferisce ad un momento successivo, e non preventivo, rispetto all’adozione dell’atto.
Il discorso è diverso nei tributi armonizzati (come ad esempio l’IVA), in cui il diritto al preventivo confronto discende in via diretta dal sistema comunitario, nel qual caso l’Amministrazione finanziaria, prima di emettere l’atto impositivo, deve confrontarsi con il contribuente.
In tal caso l’invalidazione dell’atto emanato senza il preventivo contraddittorio opera solo quando, come affermato nella sentenza Kamino (Corte di Giustizia 3.7.2014 n. C-129/13 e C-130/13), sia dimostrato che, se il contraddittorio fosse stato instaurato, il procedimento avrebbe avuto un esito diverso.
Quindi, in sede di giudizio, il contribuente deve addurre le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio, “… e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa”.