Agosto 27

TESTAMENTO BIOLOGICO: CONFRONTO SUGLI ASPETTI UMANI, GIURIDICI E MEDICI

E’ stato un altro successo il convegno sul biotestamento, magistralmente moderato dall’avvocata Erika Trio. Un momento di confronto vivace ed acceso su un tema molto delicato sotto diversi profili (umano, giuridico, medico ed etico) in vero stile AIGA. Coinvolgente la storia di Piergiorgio Welby raccontata direttamente da chi l’ha vissuta in prima persona Mina Schett Welby, Donna di una tempra straordinaria. Stimolante – a tratti provocatorio – l’intervento dell’Avvocato Paolo Lorenzo Gamba, avvocato ecclesiastico del Foro di Milano, giurista di grande preparazione ed esperienza. Profondo infine l’intervento del dr. Gianmariano Marchesi, primario del reparto di rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Giovanni XXIII, medico illuminato.

Uno speciale ringraziamento alla Coordinatrice Area Nord di Aiga Avvocata Valeria Chioda e a Don Michelangelo Finazzi, direttore ufficio pastorale della salute della Diocesi di Bergamo, per la partecipazione. Un ringraziamento particolare infine al nostro sponsor G. Giappichelli Editore.

 

 

Agosto 27

POSSESSO ARMI E MUNIZIONI: OBBLIGO DI DENUNCIA

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocata Bruna Civardi  – membro della Commissione di diritto penale di Aiga Bergamo  – ci illustra cosa fare nel caso di possesso di armi e munizioni.

Gentile avvocato,
un paio d’anni fa mi sono trasferito nell’abitazione che era stata di mio nonno, appassionato di armi e nel garage rinvenivo un fucile e alcune munizioni; denunciavo all’Autorità il possesso dell’arma, ma non quello delle munizioni, non credendolo necessario. Tre mesi fa, effettuando dei controlli strutturali sullo stabile, gli agenti della polizia locale rinvenivano le munizioni. Avendo verificato che non ne avevo denunciato il possesso, provvedevano al loro sequestro. Due giorni fa mi è stato notificato un decreto penale di condanna al pagamento di 4.500 euro per violazione dell’art. 697 del codice penale. Che rimedi ho?

Gentile lettore, effettivamente, a sensi degli artt. 38 e 39 del Testo unico di pubblica sicurezza, lei aveva l’obbligo di denunciare il possesso anche delle munizioni.

Nel suo caso, il pubblico ministero, valutando la prova evidente e ritenendo equa l’applicazione di una pena pecuniaria, ex art. 459 del codice penale, ha chiesto l’emissione di un decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari, che ha provveduto di conseguenza.

Entro 15 giorni dalla ricezione del decreto, Lei può scegliere se farlo divenire irrevocabile (quindi pagando la somma, eventualmente in forma rateale) oppure, per il tramite del suo difensore, impugnarlo attraverso un atto denominato opposizione, potendo richiedere, ex art. 461 codice penale, il giudizio immediato ovvero (anche subordinatamente uno rispetto all’altro) il c.d. patteggiamento, il giudizio abbreviato o la messa alla prova.

Nel suo caso specifico, esiste anche la possibilità di chiedere l’ammissione all’oblazione ex art. 162 bis c.p., poiché il reato che Le è contestato è una contravvenzione punita alternativamente con la pena detentiva fino a 12 mesi o con la pena pecuniaria fino a 371 euro.

Quindi, lei, a mezzo del suo difensore, può chiedere di essere ammesso all’oblazione, che consiste nel pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista (in questo caso 185,50 euro) oltre alle spese processuali (che ammontano a circa 80 euro).

Il giudice valuterà la sua richiesta, dopo aver raccolto il parere del Pubblico Ministero e, ove accolta, la corretta effettuazione del pagamento avrà come ulteriore effetto quello di estinguere il reato; in altre parole, della presente violazione non resterà traccia nel suo casellario giudiziale.

Bruna Civardi

Agosto 27

SEGRETO INDUSTRIALE: COME TUTELARLO

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocata Raffaella Preda  – referente della Commissione di Diritto Societario e Commerciale  – ci illustra come tutelare il segreto industriale.

Il know how aziendale, costituito dall’insieme dei segreti in ambito tecnico-industriali e commerciali, è un elemento competitivo di straordinaria importanza per ogni impresa, dalle multinazionale alle piccole e medie imprese.

Può trattarsi di un processo produttivo particolare, di materiali innovativi utilizzati, di un servizio con caratteristiche inedite o altro, in ogni caso il know how rappresenta il vero valore aggiunto di un’azienda che le consente di differenziarsi dai propri competitors.

La valorizzazione di tale elemento aziendale risulta fondamentale nel contesto italiano e comunitario operazione che spesso si scontra con gli attacchi a cui il know how è spesso sottoposto, potendo vedere inficiato il proprio valore da fughe di notizie, dipendenti infedeli, concorrenti sleali e anche attacchi informatici.

Per garantire maggiore tutela a tale valore aggiunto il 22 giugno 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 68/2018 con il quale, in attuazione alla direttiva UE n. 2016/943, il nostro ordinamento ha rafforzato gli strumenti di  protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate ora definite “segreti commerciali”.

Raffaella Preda

Raffaella Preda

L’obiettivo della recente riforma è quello di vietare e sanzionare in modo più incisivo l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione non autorizzati di segreti commerciali, prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative in grado di ostacolare la fuga di notizie aziendali.

Le novità di tale intervento legislativo sono in particolare l’estensione del divieto di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni riservate aziendali, prevedendo la punizione non solo delle condotte dolose ma anche delle ipotesi colposo, con la sanzionabilità dell’ipotesi di utilizzo, rivelazione ed acquisizione di know-how aziendale anche non volontarie.

La recente novella legislativa stabilisce, inoltre, che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale a tutti gli effetti.

Infine, con la riformulazione dell’art. 623 del codice penale, il legislatore, consapevole del crescente pericolo rappresentato dalla pirateria informatica, stabilisce pene più pensati nel caso in cui la violazione dei segreti aziendali avvenga per mano di hacker informatici.

NEWER OLDER 1 2 94 95 96 118 119