Gennaio 6

Multe: come fare ricorso al prefetto

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocato Mirko Brignoli  – membro della Commissione di diritto amministrativo di Aiga Bergamo – ci spiega come utilizzare lo strumento alternativo previsto dal Codice della strada.

Capita (ahimè) prima o poi a tutti di dover fare i conti con una sanzione amministrativa (la cosiddetta “multa”) e di pensare subito al dilemma se fare o meno ricorso al giudice di pace in quanto i costi e la necessità di presenziare all’udienza (anche fuori provincia) rendono spesso tale rimedio assolutamente antieconomico.

Il Codice della strada prevede però uno strumento alternativo che è il ricorso innanzi al prefetto.

Il termine per proporre il ricorso è di 60 giorni, deve essere indirizzato al prefetto del luogo della commessa violazione e presentato, alternativamente, al Prefetto medesimo o al Comando cui appartiene l’organo accertatore.

Può essere presentato con consegna a mano o mediante raccomandata a/r (varrà il timbro di spedizione). Con il ricorso possono essere prodotti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

Se il ricorso è presentato direttamente al prefetto questi lo trasmette entro 30 giorni all’organo che ha elevato la sanzione. Quest’ultimo restituisce gli atti al prefetto con le proprie deduzioni nei successivi 60 giorni. Se il ricorso è presentato all’organo accertatore si terrà ovviamente conto solo di questo secondo termine.

Mirko Brignoli

Mirko Brignoli

Il prefetto quindi esamina il verbale, gli atti, il ricorso nonché i documenti, sentendo il ricorrente che ne abbia fatto richiesta (audizione che sospende il procedimento) ed adotta il provvedimento finale nel termine perentorio di 120 giorni, decorso il quale il ricorso si intende accolto.
I termini indicati sono cumulati: quindi il provvedimento finale deve essere adottato in definitiva entro 210 giorni nel caso di presentazione diretta al prefetto, che si riducono a 180 giorni in caso di presentazione del ricorso all’organo accertatore.

Il ricorso al prefetto, rispetto al giudice di pace, ha quindi i seguenti vantaggi: a) i termini per la presentazione sono più lunghi (60 gg anziché 30gg); b) nessun costo (a parte la raccomandata); c) il ricorso è automaticamente accolto se il Prefetto non adotta il provvedimento nei termini stabiliti.

Di contro, gli svantaggi di tale rimedio sono essenzialmente due. Il primo è che il Prefetto tende ad assecondare le ragioni degli accertatori ed è quindi consigliabile solo se il vizio è evidente; il secondo è che in caso di rigetto del ricorso la sanzione raddoppia.

Avverso l’ordinanza del prefetto è comunque possibile fare ricorso al giudice di pace nel termine di 30 giorni dalla notifica. Nel caso si voglia contestare la sanzione va ricordato che il pagamento in misura ridotta non deve essere effettuato, altrimenti il ricorso diverrà improcedibile.

 

Gennaio 6

Biotestamento e Dat: ecco le novità

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocata Erika Trio – Referente del progetto Avvocato a Scuola e un’ora di legalità di Aiga Bergamo  – ci spiega il contenuto della normativa sulle scelte terapeutiche e i trattamenti sanitari.

Egregio avvocato, le scrivo perché ad un mio familiare è stata diagnosticata una brutta malattia degenerativa e vorrebbe avere informazioni sulla possibilità di operare ora delle scelte sul fine vita e sui trattamenti sanitari ai quali potrà essere sottoposto.

Gentile lettore, il quesito da lei posto mi permette di illustrare un tema veramente molto attuale, relativo alle disposizioni anticipate di trattamento, introdotte dall’articolo 4 della legge del 22 dicembre 2017 n. 219 (nota alla cronaca come legge sul biotestamento) entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

Trattasi di una legge che era molto attesa sia nell’ambiente medico-sanitario, sia nell’ambiente giuridico, preceduta da un grande dibattito mediatico, in ragione dei noti casi Welby, Englaro e DJ Fabo.

Il cuore del testo legislativo è rappresentato proprio dall’articolo 4 che prevede la possibilità che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere possa, proprio in previsione di una situazione di futura incapacità di autodeterminazione, esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari ed anche il consenso o eventualmente il rifiuto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari attraverso delle disposizioni anticipate di trattamento (le cosiddette Dat).

Erika Trio

Erika Trio

Le Dat sono, in sostanza, delle manifestazioni di consenso diacroniche mediante le quali ciascun individuo può esprimere la propria volontà vincolante “ora per allora” riguardo trattamenti sanitari ed accertamenti diagnostici che desideri subire o meno.

Nelle Dat è anche possibile nominare un cosiddetto fiduciario, ossia una persona di fiducia che ha la funzione di rappresentare il paziente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e, in sostanza, interpreta la volontà del disponente anche dopo molto anni.

Il medico è obbligato per legge a rispettare la volontà espressa dal paziente nelle Dat, a meno che, in accordo con il fiduciario, non ritenga che sia palesemente incongrua o non corrispondente alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle Dat capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita (si pensi al caso di Dat sottoscritte molti anni prima rispetto al momento in cui si verifichi la malattia invalidante).

La legge prevede, a garanzia del paziente, che in caso di conflitto tra il fiduciario e il medico curante si debba ricorrere alla decisione dell’autorità giudiziaria (giudice tutelare).

Il suo familiare potrà redigere le Dat secondo le seguenti modalità: l’atto pubblico, la scrittura privata autenticata ovvero la scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente con annotazione in apposito registro oppure presso le strutture sanitarie. E’ anche possibile che le Dat siano espresse con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona disabile di comunicare.

Chiaramente le Dat sono sempre modificabili e revocabili in ogni momento e, in caso di urgenza, possono essere revocate anche con una dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni.

Dicembre 9

Bergamosera.it e Altalex.it: un’opportunità per i soci Aiga

Hai mai pensato di poter scrivere e pubblicare un articolo giuridico? Aiga Bergamo Ti da questa opportunità.

Da quest’anno, infatti, ogni associato ha la possibilità di far pubblicare un proprio articolo, oltre che sulla testata giornalista Bergamosera.it, anche su Altalex, il più importante quotidiano on line di informazione giuridica. Per maggiori info scrivete a: segreteria@aigabergamo.it

Dicembre 9

Aiga: basta avvocati gratis

Da tempo l’AIGA è impegnata a verificare che il conferimento di servizi legali da parte delle Pubbliche Amministrazioni non sia lesivo per la giovane avvocatura e non si ponga in contrasto con la normativa di riferimento in materia di affidamento di appalti e contratti pubblici.

Dal monitoraggio è emerso tuttavia che ai fini dell’affidamento di detti servizi legali vengono sempre più comunemente effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni procedure volte alla previa predisposizione di elenchi/short list tra i quali, poi, individuare selettivamente l’incaricato al momento dell’affidamento del servizio. Sovente, però, tanto gli atti indittivi di tali procedure quanto più in generale la selezione del professionista cui affidare detti servizi legali si pongono in contrasto con i principi previsti dal Codice degli Appalti (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità) ledendo ingiustamente e ingiustificatamente la giovane avvocatura, laddove prevedono la deroga ai parametri ministeriali, la richiesta dimostrazione del precedente affidamento di diversi incarichi da parte della stessa amministrazione nonché il requisito dell’abilitazione presso le giurisdizioni superiori quando l’incarico non contempli un tale grado di giudizio o quello del possesso di polizze assicurative R.C. professionali con massimali proibitivi.

Così, dopo averne denunciato l’abuso continuo nell’ultimo Congresso Nazionale Forense, l’AIGA ha avviato la battaglia sull’equo compenso partendo dal Comune di Marano che aveva pubblicato un avviso per la costituzione di un elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di difesa del Comune nel contenzioso tributario prevedendo che per le controversie con valore sino a 500,00 Euro al professionista spettasse un compenso predeterminato pari a zero euro. 

Aiga ha quindi scritto al Commissario del Comune e, per conoscenza, al Presidente del CNF Avv. Andrea Mascherin e al Ministero della Pubblica Amministrazione avv. Giulia Buongiorno per sollecitare la revoca e/o comunque la modifica dell’avviso nel rispetto dei criteri di legge, in primis quelli previsti dalla legge sull’equo compenso. Successivamente è stato costituito un Comitato ad hoc che ha dato incarico di promuovere l’azione giudiziaria innanzi al T.A.R. per chiedere l’annullamento del bando. Con ordinanza del 25 ottobre u.s. il T.A.R. ha accolto il ricorso ed ha sospeso l’appalto per i servizi legali ordinando all’amministrazione comunale di conformarsi alla legge entro 20 giorni. Con delibera del 5 novembre u.s. il Comune di Marano ha definitivamente annullato il bando.

Il successo dell’iniziativa ha condotto alla costituzione dell’Osservatorio permanente sull’equo compenso. 

Aiga invita quindi tutte le Colleghe e i Colleghi a segnalare eventuali bandi illegittimi scrivendo a: segreteria@aigabergamo.it

 

 

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