Marzo 16

TUTORIAL AIGA PER L’UDIENZA IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DEL D.L. N. 11/2020

Come noto, in applicazione dell’art. 2, comma secondo, lett. f), D.L. 8 marzo 2020, n. 11, è stata prevista la possibilità per i Presidenti dei Tribunali di prevedere “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.

Secondo il richiamato articolo, in particolare, “lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se e’ prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità’ di collegamento. All’udienza il giudice da’ atto a verbale delle modalità’ con cui si accerta dell’identità’ dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà’. Di tutte le ulteriori operazioni e’ dato atto nel processo verbale”.

Con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia (D.G.S.I.A) del 10 marzo 2020, sono stati indicati quali software per lo svolgimento delle udienze da remoto Skype for Business e Teams, applicativi già a disposizione dell’Amministrazione.

AIGA, da sempre favorevole all’implementazione delle nuove tecnologie applicate al processo, pur consapevole delle gravi ragioni che hanno determinato l’emanazione del D.L. 11/2020, accoglie con grande favore l’introduzione dell’udienza “telematica”, auspicando che la stessa non resti esclusivamente una misura speciale, dettata dall’attuale contingenza, ma possa consolidarsi come una possibile alternativa alla tradizionale modalità di espletamento di tale incombente, agevolando il lavoro di tutti gli operatori del diritto.

AIGA intende quindi fornire, con il presente tutorial, un primo strumento per avvocati e magistrati al fine di agevolare la conoscenza e l’utilizzo della piattaforma telematica Teams, con specifico riferimento alla gestione dell’udienza come previsto dal D.L. 11/2020 e dal provv. DGSIA del 10/03/2020.

In considerazione della attuale fluidità dell’intervento legislativo, dettato in particolare dalla contingente necessità di porre in sicurezza la salute degli operatori, della complessa formulazione generale del D.L. 11/2020, che ha creato non pochi dubbi interpretativi agli avvocati, nonché della necessità di coordinare le formalità previste per la celebrazione dell’udienza civile con le peculiarità del nuovo strumento telematico (si pensi ad esempio alla partecipazione personale della parte, alla costituzione in udienza ed alle produzioni documentali), il presente tutorial sarà oggetto di revisione dopo una prima fase di test sul campo della nuova piattaforma, con l’auspicio che intervenga a breve un ulteriore e risolutivo intervento normativo.

📌 link al Tutorial completo: www.aiga.it

Marzo 16

AIGA CHIEDE AL GOVERNO PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO PUBBLICO E PRIVATO

Gentili Tutti,
con riferimento all’oggetto AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati, apprende e osserva che in relazione ai provvedimenti d’urgenza dovuti all’epidemia COVID-19 si è creata una situazione di rischio contagio sempre più elevato per talune categorie di dipendenti. Da parte nostra, in qualità di professionisti impegnati nell’assistenza alle imprese e ai lavoratori che nonostante l’emergenza continuano a prestare servizio, riceviamo in pari misura:

● segnalazioni dei lavoratori, che denunciano situazioni di palese violazione delle norme di tutela della propria salute e sicurezza;
● richieste di supporto da parte di micro, piccole e medie imprese, che necessitano di implementare immediatamente i sistemi di protezione dei dipendenti dal rischio di contagio.

La situazione sui luoghi di lavoro peggiora rapidamente, con aumento dei rischi per talune categorie di dipendenti pubblici e privati non direttamente coinvolti nel contrasto dell’emergenza sanitaria. Si tratta in particolare dei lavoratori:
– del comparto pubblico, con speciale riferimento alle forze dell’ordine tutte e al personale non sanitario delle ATS locali;
– del settore privato, dipendenti di esercizi commerciali non soggetti a limitazioni di apertura al pubblico, primi fra tutti i lavoratori con mansioni di cassieri, commessi e addetti alle vendite.
Siamo a conoscenza dell’impegno profuso dal Governo in queste ore per arginare il problema mediante l’impiego della Protezione Civile nonché del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data odierna, tuttavia ci vengono segnalate da tutta Italia situazioni di lavoratori a forte contatto col pubblico, esposti quotidianamente per tutta la durata della giornata lavorativa al rischio contagio, spesso senza essere dotati delle necessarie cautele, non solo in termini di dispositivi di protezione individuale ma anche in termini di formazione specifica.
Vi sono infatti molte aziende del comparto vendita alimentare, della piccola e della grande distribuzione, che per carenze organizzative e/o per problemi di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, non consentono ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni nel rispetto dei più elevati standard di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, con evidenti violazioni del “Testo unico per la sicurezza sul lavoro” (d.lgs. 81/2008).
A tal proposito, considerati
– l’art. 32 della Costituzione Italiana;
– gli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 relativi agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza;
– gli articoli 266 e seguenti del d.lgs. 81/2008, applicabili nell’ambito di tutte le attività lavorative ove sussiste il rischio di esposizione ad agenti biologici;
– l’art. 271 del d.lgs. 81/08, che prevede l’espressa tutela dei dipendenti dal rischio biologico, imponendo al datore la valutazione del rischio specifico e l’adozione di ogni forma di tutela della salute in favore del personale;
preso atto
della persistente violazione dolosa, colposa o per causa di forza maggiore degli obblighi di protezione imposti dal d.lgs. 81/2008 ai datori di lavoro a tutela dei dipendenti,
si invita
questo Ente, unitamente ai destinatari di questa comunicazione,
– a voler adottare immediatamente un protocollo per distribuire anche gratuitamente alle aziende esercenti attività di produzione e fornitura di beni e servizi di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 Marzo 2020, nonché alle aziende di servizi di cui all’art. 1 c.1 n. 4) del medesimo Decreto, tutti i dispositivi di protezione individuale necessari (mascherine, guanti, tute a protezione dei lavoratori dal rischio contagio da COVID 19);
– a voler immediatamente procedere all’effettuazione di tamponi per la verifica dello stato di salute di tutti gli addetti ai comparti interessati, adottando per questi ultimi un protocollo di rapido accesso alle cure;
– ad organizzare immediatamente, anche mediante la Protezione Civile, la necessaria formazione dei lavoratori dei comparti interessati, mediante fornitura da remoto di corsi e videocorsi sulla sicurezza e sui rischi specifici inerenti al rischio contagio,
sollecitando
gli organi competenti, con speciale riferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ad effettuare tutte le verifiche sul rispetto nella normativa posta a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
valutando
l’apertura di un tavolo di lavoro telematico con le associazioni e gli enti maggiormente rappresentativi rispetto al coordinamento delle normative di compliance aziendale, poiché gli aspetti di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro debbono essere necessariamente armonizzati con le restanti disposizioni di risk management, prime fra tutte quelle afferenti alla privacy (d.lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679) e alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (d.lgs. 231/2001).

Marzo 16

AIGA: URGONO MISURE DI TUTELA TRIBUTARIA

Nel solco delle condivisibili, seppur drastiche, scelte recentemente adottate dal Governo in materia sanitaria per contenere la diffusione del virus Covid-19, Aiga esprime preoccupazione per il perdurante silenzio sul tema della tutela tributaria.

Al momento non risultano, infatti, sospesi i termini amministrativi e processuali afferenti le impugnazioni di avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e altri atti dell’esecuzione tributaria. Non risultano sospesi i pagamenti delle procedure di definizione agevolata (c.d. rottamazione e saldo e stralcio), nè si ravvisano significative misure di incentivo per professionisti e imprenditori.

Tale carenza ha portato dapprima la Guardia di Finanze e quindi l’Agenzia delle Entrate ad adottare autonomi provvedimenti di sospensione rispettivamente delle attività di accertamento e degli accessi, ispezioni e verifiche.

Tuttavia tali tematiche imporrebbero un intervento strutturato, chiaro e sopratutto normativamente certo volto ad evitare il sorgere di preoccupanti equivoci (come quello emerso in seguito alla pubblicazione del decreto sui differimenti delle udienze), e che possa quantomeno congelare le scadenze imminenti tanto processuali quanto sostanziali in un settore chiave come quello fiscale e tributario.

AIGA confida che siffatte misure possano essere inserite al più presto nei provvedimenti di prossima pubblicazione.

Marzo 16

AIGA CHIEDE MORATORIA SU MUTUI E IMPOSTE E L’IMMEDIATO PAGAMENTO DEI PATROCINI A SPESE DELLO STATO

Al Ministro della Giustizia
Avv. Alfonso Bonafede

Onorevole Ministro,
a seguito dell’adozione del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, cd. “decreto io resto a casa”, molti Colleghi e Colleghe – soprattutto nelle regioni maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19 – si sono visti costretti, al fine di rispettare le prescrizioni impartite dal Governo per ragioni di carattere sanitario, a chiudere i propri studi professionali.
Tale chiusura “forzata” comporterà inevitabilmente gravi ripercussioni per il regolare esercizio dell’attività professionale e, nel breve-medio periodo, una drastica riduzione dell’entrate economiche di detti professionisti con conseguente potenziale rischio di cessazione dell’attività stessa. A differenza di altre categorie, infatti, gli avvocati non godono di alcuna tutela al riguardo e, inoltre, ad oggi non è prevista alcuna moratoria per il pagamento delle rate di mutui e/o finanziamenti accesi per l’acquisto della prima casa, dello studio e/o dei beni strumentali all’attività professionale né per il pagamento di imposte dirette ed indirette e non sono neppure previsti specifici contributi economici per fronteggiare l’attuale situazione di emergenza.

In questo particolare momento storico, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) chiede quindi di valutare, eventualmente già nell’ambito dell’imminente adozione del cd. “decreto Salva Economia”, la previsione di una moratoria di un anno del pagamento della quota capitale delle rate di mutui e/o di finanziamenti accesi dagli avvocati sino al 31 gennaio 2020 per l’acquisto della prima casa, dello studio e/o dei beni strumentali all’attività professionale, nonché del pagamento dell’imposte dirette ed indirette, con particolare attenzione per i Colleghi e le Colleghe con redditi medio/bassi. Chiede inoltre di prevedere un contributo economico per coloro che, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, non riescono a pagare l’affitto degli immobili e/o dei locali adibiti a studio professionale concessogli in locazione, sempre con particolare attenzione per i Colleghi e le Colleghe con redditi medio/bassi.

In attesa di tale auspicata moratoria, al fine di fronteggiare tale situazione di emergenza, A.I.G.A. chiede inoltre di voler disporre l’immediato pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. già liquidati dall’Autorità Giudiziaria ed in attesa di essere versati. Ciò, oltre a rappresentare una misura di sostegno all’economia, permetterebbe altresì al nostro Paese di rispettare la direttiva 2011/7/EU, come recentemente interpretata dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. C-122/2018 del 28 gennaio 2020, in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Confidando nell’accoglimento della presente istanza, l’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

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