Aprile 8

AIGA: NO ALLO SCIACALLAGGIO CONTRO IL PERSONALE SANITARIO

Ogni volta che una disgrazia colpisce il nostro Paese puntualmente inizia lo sciacallaggio mediatico di alcune società para legali che, in spregio delle regole di deontologia alle quali sono tenuti a conformarsi gli Avvocati ed alle regole ordinarie di buon senso, dignità e decoro, offrono servizi legali ai familiari delle vittime volti ad ottenere il risarcimento del danno.

E’ successo, ad esempio, in occasione del crollo del Ponte Morandi a Genova, o dell’esplosione in autostrada a Bologna, e succede anche oggi. La Pagina Facebook denominata “Risarcimento e Consulenza” promuove azioni legali nei confronti di strutture sanitarie ed esercenti la professione sanitaria per richiedere i danni in caso di INFEZIONI OSPEDALIERE. Tale forma di comunicazione pubblicitaria risulta ulteriormente, ove ve ne fosse bisogno, inadeguata, quando tra gli hastag della sponsorizzata indica #coronavirus.

L’AIGA si dissocia da queste operazioni di sciacallaggio mediatico soprattutto in un momento come questo in cui tutti gli esercenti la professione sanitaria costituiscono un esempio di coraggio, professionalità ed umanità nei confronti di tutti gli Italiani, operando in condizioni estreme, anche a rischio di essere contagiati o di contagiare i propri familiari.

Queste forme di comunicazione non rappresentano gli Avvocati Italiani, anzi ne ledono la dignità e l’integrità con cui la stragrande maggioranza di essi esercita nell’interesse e per la difesa dei diritti della propria clientela. La pagina Facebook infatti è di proprietà di una società di capitali, che nulla ha a che fare con uno Studio Legale.

Aiga pertanto invita i cittadini a non farsi attrarre da promesse di facili guadagni cavalcando disgrazie di questa portata, ed invita altresì i colleghi che lavorano in convenzione con questa struttura a prendere le distanze da tali iniziative.

L’AIGA manifesta la propria sincera e commossa gratitudine nei confronti degli esercenti le Professioni Sanitarie, per tutto quanto stanno facendo, con sacrificio personale e straordinaria abnegazione professionale.

 

Aprile 8

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI E CIVILI AI SENSI DEL DL 18/2020

Sulla base del combinato disposto dei vari commi contenuti nell’art. 83, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si può concludere che le udienze penali si svolgeranno secondo le seguenti modalità, nei due periodi individuati dalla norma:

PERIODO DAL 9 MARZO AL 15 APRILE

Le udienze già fissate in date comprese tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 verranno rinviate tutte (art. 83 co. 1), tranne quelle indicate nell’art. 83 co. 3, che sono le sole, in questo periodo, che possono ancora essere svolte presentandosi di persona negli Uffici giudiziari.

Anche a queste ultime (ossia alle eccezioni di cui all’art. 83 co. 3), però, durante questo periodo, si possono applicare le modalità che vado ad esporre sotto, indicate alle lettere d), ed e).

PERIODO DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO

Salvo che il Capo dell’Ufficio giudiziario disponga rinvii a data successiva al 30 giugno ai sensi dell’art. 83 co. 7 lett g), dal 16 aprile al 30 giugno le udienze penali si svolgeranno di persona presso gli Uffici giudiziari, fermo restando che ove possibile e applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art 146 bis del decreto legislativo 271/1989, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

I Capi degli Uffici giudiziari, per le udienze da svolgersi di persona:

– dovrebbero adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze – art. 83. co. 7 lett. d) – per assicurare le finalità di cui al comma 6 (“necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie … al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”). Per es., potrebbero scaglionare molto le udienze per evitare che si formino code con relativi assembramenti.

– potrebbero disporre udienze a porte chiuse ai sensi dell’art. 472, comma 3 c.p.p.: art. 83 co. 7 lett e).

Quali decisioni prenderanno i Capi dei vari Uffici giudiziari d’Italia lo sapremo con i decreti che verranno da loro emessi e che saranno valevoli, per ora, fino al 30 giugno 2020.

Per scaricare lo schema riepilogativo clicca qui.

A cura dell’Avv. Bianca Maria Casadio  Dipartimento Nuove Tecnologie e Processi Telematici

 

 

 

 

Aprile 8

TUTORIAL AIGA PER UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA

A seguito della pubblicazione delle linee guida fornite da CSM e CNF circa la modalità di convocazione mediante la cd “Stanza Virtuale” del magistrato Il Dipartimento Nuove Tecnologie e Processi Telematici AIGA ha aggiornato il proprio Tutorial per l’udienza civile da remoto tramite l’applicativo Teams. Grazie a tutti i colleghi del Dipartimento che insieme a me si sono dedicati a questo lavoro di aggiornamento. Il Tutorial comprende una tavola sinottica delle principali differenze delle due modalità di celebrazione dell’udienza da remoto, Stanza Virtuale e Riunione, nonché i principali modelli da adottare da parte dell’avvocato e del magistrato.

Per scaricare il tutorial clicca: www.aiga.it

Aprile 8

PROCESSO PENALE TELEMATICO E PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DA REMOTO

A fronte di una minaccia tanto grave ed estesa quale quella del Coronavirus, è evidente la prioritaria necessità di tutelare l’incolumità personale di tutti gli operatori della Giustizia e degli utenti.

Per tale ragione non possiamo che esprimere apprezzamento per le misure adottate dal Governo e dal Parlamento per limitare al minimo i contatti tra persone, differire tutte le attività non urgenti e consentire quanto più possibile l’interazione da remoto con gli Uffici.

Purtroppo l’emergenza ha messo in luce lo stato di grave ritardo in cui si trova la messa in opera del processo penale telematico, per il quale AIGA da anni chiede un maggiore impegno da parte del Governo ed un’accelerazione nell’implementazione.

Ancora oggi la quasi totalità della documentazione processuale è su supporto cartaceo e l’accesso ai fascicoli ed i depositi avvengono pressoché esclusivamente mediante l’accesso fisico agli Uffici.

In un simile contesto sono senz’altro apprezzabili gli sforzi fatti dai Capi degli Uffici giudiziari e l’adozione dei numerosi protocolli avvenuta negli ultimi giorni, tesi ad assicurare lo svolgimento dell’attività urgente, che ai sensi della decretazione emergenziale dovrà comunque essere garantita, cercando di evitare contatti tra le parti e garantendo la partecipazione alle udienze da remoto.

Nel ribadire l’ovvia considerazione che tali modalità sono strettamente dettate dall’eccezionalità dell’attuale situazione e che una volta cessata l’emergenza occorrerà mettere mano con urgenza all’implementazione del processo penale telematico, AIGA rappresenta inoltre come nella legislazione emergenziale vigente non siano rinvenibili norme che espressamente autorizzino la partecipazione dei difensori all’udienza penale da remoto (oltre che degli altri operatori e, più in generale, di tutti i soggetti diversi da quelli previsti dal combinato dell’art. 83, comma 12 D.L. 18/2020 e 146-bis disp.att. c.p.p.).

Occorre che il Legislatore chiarisca al più presto tali aspetti, anche per offrire sicura copertura legislativa ai protocolli adottati e da adottare, onde scongiurare il rischio che molta dell’attività processuale svolta con tali modalità possa essere ritenuta viziata; il che porrebbe nel nulla le fatiche che tutti gli operatori in questi giorni drammatici stanno profondendo per garantire la continuità del servizio giustizia.

Per tale ragione AIGA auspica che il legislatore, al pari di quanto fatto per i procedimenti civili, voglia urgentemente esplicitare la facoltà per i difensori, per gli altri operatori (magistrati, cancellieri, fonotrascrittori, ecc.) e per le parti, di partecipare da remoto alle udienze che dovranno celebrarsi durante il periodo d’emergenza, prevedendo altresì la possibilità di trasmettere o caricare atti e documenti, con valore equiparato alla produzione dell’originale cartaceo.

Roma, 21 marzo 2020
Il Presidente AIGA
Avv. Antonio De Angelis

 

 

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