Aprile 8

AIGA: INSUFFICIENTI LE MISURE INDIVIDUATE DA CASSA FORENSE.

 

Ill.mo Presidente,
Caro Nunzio,

ho letto con attenzione il Comunicato agli iscritti pubblicato sul sito di Cassa Forense il 2.4.2020, relativo alle misure di natura straordinaria assunte dal C.d.A. di Cassa Forense in favore dei propri iscritti, riscontrando che soltanto alcune delle richieste formulate dall’AIGA sono state (peraltro solo in parte) accolte.
Pur ritenendo che debba essere anzitutto il Governo Nazionale a farsi promotore di iniziative a sostegno della classe forense (con particolare riferimento ai Giovani Avvocati), e pur apprezzando la circostanza che Cassa Forense risulta essere, ad oggi, l’unica Cassa di Previdenza che ha assunto misure concrete sugli adempimenti contributivi (rateizzazioni), non possiamo non rilevare che le stesse risultano essere del tutto insufficienti.
In particolare:

Sugli adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi)

Autoliquidazione: Si apprezza la previsione di una rateizzazione fino a 72 rate. Tuttavia, considerando le ragioni sottese alla necessità sopravvenuta (l’emergenza sanitaria più grave del secolo), prevedere una maggiorazione dell’interesse dell’1,50 % appare del tutto inopportuno (anche in considerazione dell’esiguità degli importi che Cassa ne trarrebbe).
Avremmo senz’altro apprezzato la previsione di una rateizzazione in cinque anni senza maggiorazione di interessi. Peraltro, in caso di rateizzazione chiesta al Concessionario, non risulta garantita la maggiorazione dell’interesse dell’1,50 %, con presumibile aggravio della stessa.
L’unica ipotesi accoglibile, ad avviso dell’AIGA, è quella di una rateizzazione fino a 72 rate senza interessi. Peraltro, una somma analoga a quella ricavabile dalla maggiorazione dell’interesse dell’1,50 % potrebbe provenire a Cassa dalla auspicabile misura dell’aumento di 2 punti percentuali della contribuzione dovuta dagli Avvocati c.d. pensionati attivi.

Contributo minimo soggettivo e di maternità per l’anno 2020: l’unica misura prevista per detti contributi è il differimento dei termini di pagamento al 31.12.2020.
Detta previsione appare del tutto insufficiente.
Si reitera la richiesta di prevedere una ipotesi di contribuzione figurativa, quantomeno per i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018 o, in subordine, prevedere una riduzione di almeno il 50 % del contributo minimo soggettivo.

Con riferimento alle misure assistenziali e di supporto alla professione, si esprime apprezzamento per quelle individuate dal C.d.A. di Cassa Forense in data 2.4.2020, chiedendo fin d’ora di procedere quanto prima alla approvazione delle graduatorie di tutti i bandi assistenza 2019, con riserva di formulare ulteriori proposte nei prossimi giorni.

Ti ringrazio fin d’ora per la disponibilità e, nel salutarTi cordialmente, spero di poter avere presto notizie in merito.

Aprile 8

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: MODALITÀ’ DI ACCESSO

Il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020, pubblicato oggi, ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, la medesima indennità di 600 euro, già prevista per gli altri lavoratori autonomi, a sostegno del reddito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

La relativa domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, a partire dalle ore 12.00 del 1°/4/2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp.

Il Decreto stabilisce che possono presentare l’istanza, per il riconoscimento una tantum dell’importo di euro 600, i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018.

Nello specifico, l’indennità potrà essere riconosciuta agli iscritti alla Cassa Forense che, nell’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano percepito un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), inferiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso.

Gli iscritti che, invece, nell’anno di imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano dichiarato un reddito complessivo, determinato come sopra, ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, potranno inoltrare domanda solo se abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

La cessazione dell’attività deve essere attestata dalla dichiarazione di aver chiuso la Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Per riduzione o sospensione dell’attività, invece, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa (differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività). Anch’esso deve essere attestato mediante auto dichiarazione da rendere all’interno della procedura informatica.

Come già detto, le domande dovranno essere inviate esclusivamente con procedura telematica, mediante accesso alla propria posizione personale, utilizzando le proprie credenziali, codice meccanografico e pin, a partire dalle ore 12.00 del 1°/04/2020 e fino al termine perentorio delle ore 24.00 del 30 aprile 2020.

Il format dell’istanza predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso di reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito complessivo ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Aprile 8

LE PRINCIPALI RICHIESTE DI AIGA A GOVERNO E A CASSA FORENSE

Le 5 principali richieste al Governo:

1) Bonus di 600 euro per tutta la durata dell’emergenza sanitaria a tutti gli avvocati con fatturato nel 2019 inferiore a € 65.000,00, previa attestazione della riduzione del fatturato nel primo semestre 2020. Prevedere forme di tutela per i collaboratori di studio.

2) Immediato pagamento delle prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello Stato e già liquidate; accelerare procedure di liquidazione;

3) Autorizzare Cassa Forense ad effettuare interventi di sostegno e supporto in deroga ai regimi vincolistici ordinari;

4) Credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare dei canoni di locazione o rate di mutuo relativi ai mesi di emergenza sanitaria per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale;

5) Indicazioni ministeriali chiare e univoche per lo svolgimento delle udienze in remoto, anche da effettuarsi per gli uffici del giudice di pace.
Riconoscimento automatico del semestre di pratica forense e rinvio obbligo di partecipazione alle scuole forensi.

Le 5 principali richieste a Cassa Forense:

1) Sospensione dei termini di tutti i versamenti e di tutti gli adempimenti contributivi fino al 31 dicembre 2020;

2) Previsione di forme di contribuzione figurativa;

3) Riduzione del 50 % del contributo minimo soggettivo dell’anno 2020;

4) Rateizzazione in 5 anni del contributo in autoliquidazione dell’anno 2020;

5) Accelerazione nell’esame delle istanze di assistenza già inoltrate e della relativa liquidazione, oltre alla erogazione dei contributi previsti per i bandi di assistenza (bandi 2019).

 

 

Aprile 8

AIGA CHIEDE LA GARANZIA DELLO STATO PER I CREDITI RELATIVI AI COMPENSI PROFESSIONALI MATURATI NEI CONFRONTI DELLE P.A.

Proposta per il sostegno della Giovane Avvocatura. Garanzia dello Stato per la cessione dei crediti certificati relativi ai compensi professionali maturati nei confronti degli Enti Pubblici diversi dallo Stato.

Premesso:
– che i professionisti, già fortemente danneggiati dai notevoli ritardi accumulati dagli Enti pubblici nella liquidazione delle parcelle per incarichi assegnati – atteso che i detti pagamenti arrivano, incomprensibilmente e con ingiusta mortificazione dell’attività professionale prestata, anche a diversi anni di distanza dalla definizione della pendenza giudiziale –, patiscono gravemente il periodo di incertezza economica causato dall’emergenza in atto;
– che il superiore contesto danneggia tutti i professionisti, ma, soprattutto, investe maggiormente i più giovani i quali, molto spesso, sono quelli che non possono permettersi di “rifiutare” un incarico sebbene consapevoli delle incertezze legate sia alla misura che alle tempistiche delle relative liquidazioni, e sui quali, a volte, gli stessi Enti Pubblici locali scaricano il peso delle loro condizioni finanziarie deficitarie;
– che, infatti, allo stato attuale, innumerevoli risultano i Giovani Avvocati titolari di un credito certo, liquido ed esigibile per prestazioni professionali rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato;
– che, al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali delle Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, è stato emanato il D.L. n. 66/2014 li quale, all’art. 37, ha disposto la garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari a condizioni particolarmente vantaggiose;
– che tale garanzia è stata ritenuta applicabile per i crediti commerciali certificati in Piattaforma, le cui certificazioni fossero state rilasciate in periodo antecedente e/o sino all’entrata in vigore del precitato D.L.

Tutto quanto premesso,

si richiede che il Governo preveda, tra le misure a sostegno della Giovane Avvocatura, l’estensione della garanzia prevista dal D. L. n. 66/2014, già operante per alcune tipologie di crediti, alle prestazioni professionali rese dagli Avvocati nei confronti degli Enti Pubblici diversi dallo Stato debitamente certificate attraverso l’utilizzo della Piattaforma dei crediti commerciali (www.http://crediticommerciali.mef.gov.it), garantendo così al professionista la possibilità di operare una cessione pro soluto nei confronti dell’Istituto di Credito o, in alternativa, di Poste Italiane ed ottenere il pagamento delle prestazioni professionali già certificate o da certificarsi entro la data che verrà stabilita, anche previa decurtazione di una minima percentuale.

 

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