Per la rubrica “Parola all’Avvocato” su BergamoSera è uscito il nuovo articolo a firma della Collega Eleonora Gallo.
Potete leggerlo qui.
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Circolare n. 101/2017 Ordine Avvocati di Brescia
Il comando provinciale dei Carabinieri di Brescia ha comunicato al Consiglio dell’Ordine che gli imputati dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis codice penale), di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 codice penale) e di resistenza ad un pubblico ufficiale (art. 337 codice penale), che prima del giudizio intendano risarcire il danno sia alla persona offesa, sia all’Arma dei carabinieri al fine di ottenere l’estinzione del reato previsto dall’art. 341 bis codice penale o al fine di ottenere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato per i reati previsti dagli artt. 336 e 337 codice penale, dovrebbero attenersi alla seguente procedura:
– i loro difensori dovrebbero trasmettere la proposta di risarcimento direttamente al comando provinciale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tbs311704@pec.carabinieri.it ;
– il comando provinciale dei carabinieri trasmetterà quindi tale proposta alla competente avvocatura distrettuale dello Stato, perché emetta il relativo parere di congruità;
– il comando provinciale dei carabinieri comunicherà poi ai difensori degli imputati il parere, vincolante per lo stesso comando, rilasciato dall’avvocatura distrettuale dello Stato;
– il comando provinciale dei carabinieri comunicherà anche le modalità per il pagamento dell’importo al Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il Personale dell’Arma dei Carabinieri tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT 11 T 0100503387000000002801).
Naturalmente i difensori, qualora ritenessero la quantificazione compiuta dall’avvocatura distrettuale eccessiva o comunque non congrua, saranno liberi di proporre al giudice il diverso risarcimento ritenuto corretto.
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha deliberato di approvare precise indicazioni operative per gli uffici dell’Ente e dare ampia informazione agli iscritti circa l’applicazione del nuovo istituto del “cumulo gratuito” di cui alla legge 24/12/2012, n. 228, così come modificata dal comma 195 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 che ne ha esteso l’operatività, a decorrere dal 1°/01/2017, anche agli iscritti alle Casse professionali.
In tal senso, è stata condivisa ed approvata l’allegata circolare, a firma del Direttore Generale, redatta sulla base della normativa vigente coordinata con la specifica disciplina di Cassa Forense.
La delibera è stata adottata previo minuzioso approfondimento del tema e tenuto conto di quanto disposto dall’INPS, con la circolare n. 140 del 12/10/2017, per quanto di sua competenza.
La materiale erogazione delle pensioni in cumulo potrà avvenire una volta stipulata apposita convenzione con il predetto istituto, che conserva la funzione di Ente liquidatore.
Alla luce delle disposizioni impartite, tutte le domande di pensione mediante cumulo già pervenute saranno istruite dagli uffici dell’Ente e trasmesse all’INPS per il seguito di competenza, salvo rinuncia dell’interessato.
Il Comitato dei Delegati ha deliberato oggi la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo dovuto, di cui all’art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. Resta comunque dovuto anche per tali anni il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini IVA e ripetibile nei confronti del cliente. La parola passa ora ai ministeri vigilanti che dovranno approvare il deliberato adottato in data odierna da Cassa Forense.
Il Presidente Avv Nunzio Luciano afferma che “quanto oggi deliberato è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell’Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane”.