Aprile 8

Diritto bancario: quando i tassi d’interesse rischiano di diventare usura?

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

La legge 108/1996 ha riformato il sistema di lotta all’usura, oltre che inasprendo e rendendo più efficace, in sede penale, la repressione della condotta di chiunque si faccia dare o promettere interessi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro (art. 644 codice penale), prevedendo, in sede civile, la nullità della pattuizione dei suddetti interessi, che non sono, quindi, più dovuti al creditore (art. 1815 secondo comma codice civile).

La stessa legge ha inoltre individuato una precisa soglia numerica oltre la quale il tasso d’interesse è usurario, calcolata aumentando in misura percentuale (nei termini precisati all’art. 2 ultimo comma) il cosiddetto Tegm, ovverosia il tasso effettivo globale medio, praticato dalle banche (e dagli altri operatori finanziari autorizzati) per ciascuna singola categoria di operazioni di credito (ad. es. mutui, leasing, anticipazioni ed aperture di credito in conto corrente, ecc.), trimestralmente rilevato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla scorta delle indicazioni della Banca d’Italia, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Non, quindi, un valore “fisso”, bensì variabile nel tempo – seppure sulla base di parametri predeterminati – in base all’andamento del mercato.

All’indomani della riforma, si è subito posto il problema se anche i finanziamenti antecedenti fossero soggetti alle suddette soglie ivi previste. Ci si è chiesti, ad esempio, se un mutuo ventennale pattuito nel 1982, il cui tasso d’interesse era elevato in ragione dell’inflazione a due cifre dell’epoca, potesse essere considerato usurario in base alla soglia successivamente individuata nel 1997 (anno delle prime citate rilevazioni trimestrali), in un contesto di inflazione, e correlati tassi medi d’interesse, di gran lunga inferiore, e, quindi, se fosse corretto affermare per il suddetto mutuo, originariamente rispondente ai dettami di legge, di “usura sopravvenuta”, con conseguente disapplicazione, per effetto della succitata nullità sancita dall’art. 1815 secondo comma c.c., del tasso d’interesse praticato, ed obbligo del debitore di restituire alla banca solamente il capitale ricevuto, ma non anche di pagare gli interessi.

Ci si è, anche, domandati se fosse consentito parlare di usura sopravvenuta per i rapporti di finanziamento già esauritisi prima della L. 108/1996 (con conseguente obbligo degli istituti di credito, addirittura, di restituire ex post al cliente gli interessi da questi pagati…), nonché per quelli sorti dopo l’entrata in vigore della L. 108/1996, ma il cui saggio d’interesse, originariamente pattuito sotto la soglia trimestralmente rilevata nei termini appena descritti, si sia attestato nel corso della vita del finanziamento al di sopra.

Il D.L. 394/2000, conv. con L. 24/2001 ha dato risposta alle suddette questioni stabilendo, con efficacia retroattiva, che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile”, il raffronto del tasso concretamente applicato al finanziamento, col cosiddetto “tasso soglia” ex L. 108/1996, deve essere esclusivamente effettuato avuto riguardo al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Simone Bertone

Simone Bertone

Le decisioni dei tribunali hanno quindi, anzitutto, pacificamente escluso che possa considerarsi usurario un mutuo estintosi prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996, essendo evidentemente nato, vissuto e morto quando non esisteva ancora alcun tasso soglia oltre il quale lo si potesse definire tale. Dubbi sono tuttavia rimasti relativamente ai finanziamenti antecedenti alla L. 108/1996, ma ancora pendenti dopo la sua entrata in vigore, e per quelli successivi, il cui tasso originariamente sotto soglia sia poi divenuto superiore, avendo alcune corti di giustizia e studiosi del diritto ritenuto che le previsioni del D.L. 394/2000 riguardino la sola più severa sanzione di nullità – e conseguente radicale non debenza – degli interessi prevista dall’art. 1815 secondo comma c.c., ma non anche altri rimedi come, ad esempio, l’automatica riduzione (ai sensi degli artt. 1419 e 1339 c.c.) dei tassi divenuti usurari entro i limiti del tasso soglia via via vigente, restando quindi dovuti solo in questa misura.

Orientamento, questo, che trae anche origine da un discusso passo della sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale la quale, nel respingere il sospetto di incostituzionalità del D.L. 394/2000, ha comunque affermato l’inapplicabilità della suddetta norma agli eventuali ulteriori strumenti di tutela previsti dal codice civile per il soggetto finanziato.

Inoltre, sempre secondo questo orientamento, la perdurante applicazione da parte di un istituto di credito di un saggio d’interesse che sia, nel frattempo, divenuto usurario, confliggerebbe con l’obbligo di rispetto della buona fede nell’esecuzione dei contratti, stabilito dall’art. 1375 c.c.

Le sezioni unite della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 24675 del 19.10.2017 hanno tuttavia bocciato detta corrente di pensiero, rimarcando come la definizione di tasso usurario, richiamata anche dall’art. 1815 c.c., sia stabilita solo ed esclusivamente dall’art. 644 c.p., il quale rinvia, a propria volta, per il suo calcolo, alla legge 108/1996, e la cui applicazione non può prescindere dal D.L. 394/2000, ai sensi del quale il vaglio di usurarietà deve essere effettuato solo ed esclusivamente al momento della pattuizione del tasso. Diversamente, si accederebbe ad un’inammissibile nozione di usura, non rispondente a tali stringenti dettami di legge.

Le sezioni unite hanno inoltre aggiunto che il sistema delineato dal legislatore del 1996 risponde ad una volontà di repressione dell’intento usurario del soggetto finanziatore al momento della pattuizione, che verrebbe frustrata allorché venissero sanzionate anche situazioni – come quelle a cui fa riferimento l’ipotizzata usura sopravvenuta – indipendenti dalla sua responsabilità, bensì dalle fluttuazioni dei tassi in base all’andamento del mercato.

Anche il citato discusso passo della sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale non appare, ad avviso delle sezioni unite, decisivo, non consentendo comunque esso di affermare l’inefficacia di un tasso successivamente alla sua pattuizione, in quanto ciò contrasterebbe col dettato del D.L. 394/2000, bensì solo di utilizzare altri (peraltro non meglio definiti) rimedi di legge.

Desta, infine, perplessità il sintetico e non ulteriormente argomentato passaggio della decisione delle sezioni unite in commento, secondo il quale la perdurante riscossione da parte dell’istituto di credito di un tasso d’interesse divenuto sopra soglia ex L. 108/1996 non denoterebbe, di per sé, mala fede in contrasto con l’art. 1375 c.c., in quanto ciò costituirebbe pur sempre per la banca esercizio di un diritto previsto nel contratto. Ad avviso della Cassazione, per poter affermare la violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto, si dovrebbe invece porre attenzione alle “particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso”.

Così argomentando, tuttavia, più che chiudersi definitivamente ogni spiraglio argomentativo alla tesi dell’usura sopravvenuta, potrebbero, all’opposto, aprirsene di nuovi.

Febbraio 26

Perchè iscriversi all’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Bergamo?

…perché siamo una squadra che si fa promotrice della tutela degli interessi dei giovani avvocati. Perché formuliamo proposte, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della professione.  Perché sosteniamo la presenza dei Giovani Avvocati nelle istituzioni, negli organismi forensi e nella società civile. Perché le tue idee, diventano progetti comuni.

In particolare:

Facciamo network

Aiga Bergamo favorisce lo sviluppo di relazioni personali e professionali con Colleghi di tutta Italia e d’Europa, con altri professionisti, imprenditori, istituzioni e associazioni di categoria.

Facciamo politica forense

Aiga propone:

  • l’introduzione di tutele per i Giovani Avvocati che esercitano la professione con collaborazioni continuative ma precarie all’interno degli studi legali attraverso la stipula di un “contratto dei collaboratore di studio“.
  • una migliore organizzazione delle cancellerie che preveda l’apertura quotidiana delle stesse – o quanto meno negli stessi giorni – almeno per quattro ore, così da permettere di poter svolgere più adempimenti in un unico giorno,  evitando così di dover accedere più volte con conseguente perdita di più giornate  lavorative;
  • l’estensione della norma sull’equo compenso per ogni tipologia di clientela;
  • la reintroduzione delle tariffe forensi;
  • l’obbligatorietà per i magistrati di rispettare i parametri relativi ai compensi in fase di liquidazione delle spese di lite;
  • l’abolizione dell’obbligo del preventivo;
  • la previsione di termini perentori anche per la magistratura;
  • l’accesso alle giurisdizioni superiori senza necessità di dover frequentare dispendiosi corsi di preparazione e dover superare il concorso per Cassazionisti.

Facciamo formazione

Aiga organizza per gli iscritti convegni formativi gratuiti accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo o dall’AIGA Nazionale, attraverso il proprio comitato scientifico (di cui puoi entrare a far parte).

Facciamo divulgazione scientifica

Aiga dà la possibilità ad ogni iscritto di pubblicare  sul quotidiano on line Bergamosera e sul quotidiano giuridico on line Altalex un proprio articolo scientifico.

Forniamo servizi e offriamo convenzioni

Aiga Bergamo sta attivando per i propri iscritti servizi gratuiti quali: lo sportello fiscale, lo sportello di orientamento assicurativo e lo sportello fondi europei per i Giovani Avvocati. Offre, inoltre, ai propri iscritti sconti e promozioni sull’acquisto di beni e servizi dedicati agli Avvocati.

Ora che lo sai, non hai più scuse: iscriviti ad AIGA: www.aigabergamo.it

Il Presidente di Aiga Bergamo,

Carlo Foglieni

Febbraio 24

Le proposte di Aiga a tutela della Giovane Avvocatura

Tutti parlano di Giovani Avvocati, noi invece lo siamo!!!

È stato – come sempre – un interessante momento di incontro e di confronto della giovane avvocatura italiana quello del Consiglio Direttivo Nazionale di AIGA tenutosi a Rimini lo scorso 2-3 febbraio. Questi i temi e le proposte discusse ed approvate:

AVVOCATO MONOCOMMITTENTE
E’ interesse preminente di AIGA sollecitare un intervento normativo a tutela delle Colleghe e dei Colleghi che esercitano la professione forense con collaborazioni continuative ma precarie all’interno degli studi legali, al fine di garantire loro la dignità ed il decoro nell’esercizio della professione forense. AIGA propone la predisposizione di un disegno di legge che regolamenti la figura del “collaboratore di studio mono-mandatario”, che contempli le tutele previste per i lavoratori autonomi parasubordinati non etero-organizzati, unitamente a vantaggi fiscali e contributivi per entrambe le parti.

COMPENSO MINIMO PRATICANTI
Stop al fenomeno di praticanti e giovani professionisti che svolgono attività di collaborazione gratuita a tempo pieno presso avvocati. Questa la proposta di legge appoggiata da AIGA: “All’articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: “Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, è riconosciuto con apposito contratto scritto al praticante avvocato un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, equo, ragionevole e commisurato all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni. L’ammontare minimo del compenso è stabilito con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense. Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, non inferiore al compenso minimo stabilito dal Ministro della Giustizia e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”

SPECIALIZZAZIONI
Con la sentenza n. 5.575/2017 il Consiglio di Stato ha confermato l’illegittimità del D.M. n. 144/2015 (cd. “Regolamento sulle specializzazioni forensi”). Si rende quindi necessaria l’adozione di un nuovo regolamento alla cui predisposizione AIGA darà naturalmente il proprio contributo. A tal fine il Dipartimento per le Specializzazioni e Nuovi Spazi di Mercato ha predisposto un questionario (AIGA – modulo specializzazioni) rivolto ai soci finalizzato ad avviare un’indagine conoscitiva all’interno della giovane avvocatura sul tema delle specializzazioni tenuto che – con oltre 12.000 iscritti e 125 sezioni su tutto il territorio nazionale – AIGA è l’associazione più rappresentativa della giovane avvocatura italiana. Il risultato del sondaggio diverrà ovviamente il punto di partenza per la predisposizione del nuovo regolamento.

L’AIGA ritiene che la specializzazione possa essere un’opportunità per la giovane avvocatura soprattutto se – ed è questa la nostra proposta – al giovane avvocato altamente specializzato sarà consentito di accedere – per quella specifica materia di competenza – alle giurisdizioni superiori senza necessità di dover frequentare dispendiosi ed inutili corsi di preparazione e dover superare il concorso per Cassazionisti.

È stato inoltre istituito presso il Consiglio Nazionale Forense il “comitato associazioni specialistiche” di cui AIGA farà parte in rappresentanza della giovane avvocatura. Il Comitato avrà il compito di collaborare con il Ministero per la predisposizione del citato decreto ministeriale e gestirà soprattutto uno dei punti nodali delle specializzazioni, ossia i corsi di specializzazione. L’obiettivo di AIGA sarà infatti quello di poter organizzare direttamente corsi di alta formazione e di specializzazione per i propri associati, ovviamente a costi adeguati alle “tasche” della giovane avvocatura.

EQUO COMPENSO
Nell’ultima legge di bilancio è stata introdotta la norma sull’equo compenso degli avvocati (Per maggiori info clicca qui). Tale nuova norma riguarda tuttavia un numero ristretto di avvocati e soprattutto molto marginalmente i giovani avvocati che, infatti, difficilmente possono annoverare tra i loro clienti banche, assicurazioni e grandi aziende. L’AIGA propone che la norma sull’equo compenso venga estesa a tutta la clientela.

REINTRODUZIONE DELLE TARIFFE
Pur consapevole della difficoltà legate all’ostilità dell’Antitrust e dell’Unione Europea, l’AIGA propone la reintroduzione delle tariffe forensi.

NUOVI PARAMETRI MINISTERIALI
È in fase di predisposizione il nuovo decreto ministeriale relativo ai compensi per la professione forense il quale, oltre a prevedere parametri un po’ più alti rispetto a quelli vigenti, eliminerà dal testo l’inciso “di regola” così da evitare che, come avviene oggi, i magistrati liquidino le spese legali ben al di sotto dei parametri ministeriali.

ABOLIZIONE OBBLIGO PREVENTIVO
Aiga intende propone l’abolizione dell’obbligo del preventivo, anche per evitare che, come spesse avviene, si proceda al cd. “gioco al ribasso”, ossia che il Collega a cui il cliente sottopone il preventivo di altro Collega si limiti sistematicamente – per accaparrarsi il cliente – a fare uno sconto sul compenso preventivato.

AVVOCATO/AMMINISTRATORE
AIGA propone inoltre la modifica dell’art. 18 L. Professionale laddove non prevede la possibilità per l’avvocato di ricoprire ruoli di amministratore all’interno di società.

TERMINI PERENTORI ANCHE PER I MAGISTRATI
L’AIGA propone la previsione della perentorietà dei termini processuali anche per i magistrati, nonché l’abolizione dell’udienza di comparizione e di precisazioni delle conclusioni.

Noi ci crediamo e TU? Iscriviti ad AIGA: www.aigabergamo.it

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Febbraio 24

Dal Comitato Scientifico di Aiga Bergamo: le ultime novità giurisprudenziali e legislative

Diffamazione via Facebook: nulla la condanna senza l’accertamento dell’indirizzo IP
Nella pronuncia n. 5352 del 2018, la Corte di Cassazione affronta i seguenti quesiti: se sia stato rispettato il criterio legale di valutazione della prova, ai sensi dell’art. 192 co. 2 c.p.p. (esistenza del fatto desunta da indizi gravi, precisi e concordanti), e se possa essere considerata sufficientemente motivata una sentenza di condanna per diffamazione a mezzo Facebook, ai sensi dell’art. 595 co. 3 c.p. (trattandosi di altro mezzo di pubblicità), nell’ipotesi in cui il Giudice d’Appello non si sia confrontato, in sede di motivazione, con tutte le argomentazioni antagoniste (evidenziate nei motivi di gravame) ed in particolare con il dedotto mancato accertamento dell’IP (internet protocol address) di provenienza del messaggio (post) diffamatorio inviato al gruppo di discussione.

Capital gains: il termine per il rimborso dell’eccedenza decorre dal versamento dell’imposta
La rideterminazione dell’imposta sostitutiva sui capital gains, a seguito di rivalutazione del valore del bene sulla base di una disciplina fiscale più favorevole, dà diritto al rimborso dell’importo pagato in eccedenza. il termine per presentare l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in eccedenza decorre dal versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 1990/2018.

Ostriche nocive al banchetto di nozze: per la prova del reato non occorre sempre una perizia
Il commercio di sostanze alimentari nocive è un reato di pericolo, per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che può essere desunta ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova e anche alla comune esperienza, non dovendo essere necessariamente accertata per mezzo di indagini peritali (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5472).

Per le ulteriori novità legislative e giurisprudenziali cliccare qui.

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