Marzo 26

Aiga, dal ministero la garanzia di un tavolo per l’introduzione del compenso minimo garantito

L’introduzione di un compenso minimo garantito è quanto richiesto da AIGA al sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone intervenuto in occasione del focus sull’equo compenso tenutosi a Cassino lo scorso 22 e 23 marzo a cui hanno partecipato il nostro Presidente Carlo Foglieni e la Vicepresidente Elena Gambirasio.

“La società ed il mondo delle professioni hanno subito un profondo mutamento rispetto all’epoca in cui fu emanato il cd. “decreto Bersani” – ha detto il Presidente Nazionale di Aiga, Avv. Alberto Vermiglio, e per i giovani avvocati è fondamentale l’inderogabilità dei parametri minimi, al fine di restituire dignità ai giovani professionisti e non solo”.

A tal fine come sempre Aiga non si è limitata alle parole e in occasione del Forum di Cassino ha presentato al sottosegretario la propria proposta di legge per l’introduzione del compenso professionale garantito per i liberi professionisti

Il sottosegretario Morrone – nel rispondere alle incalzanti richieste provenienti dalla giovane avvocatura – ha garantito l’istituzione di un tavolo ministeriale per l’equo compenso, all’interno del quale i giovani avvocati forniranno – come sempre – un contributo determinante, proprio perché sono i soggetti maggiormente coinvolti dalla tematica.

“L’impegno assunto dal Sottosegretario – ha quindi commentato il Presidente di Aiga – è un segnale importante di come questa battaglia di civiltà sia oggi nell’agenda del Ministero. Noi non saremo soddisfatti sino a quando la dignità delle professioni non verrà nuovamente garantita”.

 

Aprile 8

Riforma dei Giudici Onorari: la proposta dei giovani avvocati

Una proposta di riforma della magistratura onoraria per superare le criticità di quella approvata l’anno scorso con D. Lgs. n. 116/2017 pubblicato il 31 luglio 2017 in Gazzetta Ufficiale. È quanto annuncia l’Aiga, l’associazione italiana dei giovani avvocati in una nota, atteso che sono “numerosi i profili della riforma che interessano direttamente gli avvocati, e, in particolare, la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace che, secondo il testo di legge, muterà la denominazione in ‘giudice onorario di pace’, anche alla luce dell’incremento di competenze che il legislatore ha inteso affidargli“.

Riforma magistratura onoraria, cosa prevede

La riforma prevede, tra le tra altre cose, ricorda l’Aiga, che il Giudice Onorario di Pace che venga assegnato all’ufficio per il processo potrà decidere le controversie di valore non superiore a 50mila euro, i sinistri di valore fino a 100mila euro e i pignoramenti presso terzi per valori non superiori a 50mila euro, nonché tutte le cause in materia condominiale, indipendentemente dal loro valore. Si assiste così, evidenzia l’associazione, “alla perdita della funzione originaria del Giudice di Pace, inizialmente pensato come magistrato onorario assegnatario di affari di modesto valore“.

Riforma magistratura onoraria, le criticità

La riforma oggi pensata presenta, dunque, secondo i giovani avvocati, “varie criticità e, in primo luogo, quella relativa all’impegno richiesto che non potrà mai essere superiore a due giorni la settimana, comprensivo sia dell’attività di udienza che dell’attività extra udienza“. Si è di fronte quindi ad un “paradosso”, una “finzione normativa perché si sa bene oggi che la macchina della giustizia funziona grazie soprattutto alla magistratura onoraria, il cui impegno non è certamente limitato a sedici ore di lavoro settimanale circa”.

Da ciò conseguirà, rincarano i giovani avvocati, “un considerevole allungamento dei tempi di definizione dei contenziosi, essendo ridotto in modo ragguardevole il tempo che i magistrati onorari potranno dedicare alle cause a loro affidate“. D’altro canto, la riforma, incrementa le competenze dei nuovi GOT senza fornire garanzie che i soggetti incaricati abbiano “quella preparazione richiesta dalle materie loro devolute, e soprattutto che siano dotati degli strumenti necessari perché siano mantenuti gli obiettivi raggiunti oggi con l’informatizzazione della giustizia nei Tribunali e nelle Corti d’Appello“. In primis, il riferimento è al processo civile telematico, non ancora in funzione presso i giudici di pace, “argomento sul quale già nel corso del 2017 Aiga fece sentire la propria voce”.

Si assiste, pertanto, sottolinea ancora la nota, “al consolidamento di una giustizia a doppio binario: ‘l’alta velocità‘ delle sezioni speciali dedicate a talune problematiche individuate con criteri di preferenza non giuridici (ne è un caso il Tribunale delle Imprese), dall’altro il ‘regionale lento‘ e tecnicamente depauperato della Giustizia onoraria, riservato a posizioni giuridiche che, seppure riconosciute primarie a livello costituzionale, sono di fatto penalizzate nella pratica organizzativa per esigenze di natura non giuridica”.

Riforma magistrati onorari, la proposta di Aiga

In virtù delle criticità evidenziate, Aiga ritiene che la riforma “dovrà necessariamente essere modificata in alcune sue parti e relative ai soggetti che verranno coinvolti, agli strumenti di cui dovranno essere dotati, alle risorse che il Ministero non potrà non mettere a disposizione”.

Una seria riforma della magistratura onoraria, afferma infatti l’associazione, “deve investire tre temi fondamentali: (1) un’adeguata formazione dei soggetti chiamati a rivestire il ruolo di magistrati onorari, (2) l’adozione di strumenti tecnici indispensabili per la gestione della varie fasi del processo e, quindi, l’introduzione del processo civile telematico, (3) la predisposizione di risorse che consentano ai magistrati onorari di non ritenere limitate a due giorni la settimana le ore da dedicare alla funzione giurisdizionale, a pena di volerne svilire il rilievo costituzionale”.

Da qui l’impegno a predisporre una precisa proposta di riforma della magistratura onoraria che sarà sottoposta al futuro ministro della giustizia.

Articolo tratto integralmente da www.studiocataldi.it 

 

Aprile 8

Dal Comitato Scientifico di Aiga Bergamo: le ultime novità giurisprudenziali e legislative

Stalking: l’aggravante della relazione affettiva rileva anche senza convivenza 

L’aggravante della c.d. relazione affettiva di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p. si applica anche in mancanza di una convivenza. Soluzione plausibile, che tuttavia non può esulare il giudice dalla necessità di attribuire rilevanza a relazioni che, proprio in quanto affettive, devono caratterizzarsi per una certa pregnanza e significatività (Cassazione penale, sentenza 14 marzo 2018, n. 11604

Sentenza di condanna per porzioni di unico reato permanente: i poteri del giudice dell’esecuzione 

Con la sentenza 8 marzo 2018 n. 53, la Corte costituzionale indica nella previsione di cui all’art. 671 c.p.p. lo strumento applicabile in sede esecutiva per la rideterminazione della pena, nel caso di reato permanente giudicato in modo frazionato, con riferimento a distinti segmenti temporali della condotta antigiuridica, dando così luogo ad una pluralità di giudicati di condanna.

Tribunale UE, il marchio “La Mafia si siede a tavola” è contrario all’Ordine pubblico 

Il marchio «La Mafia se sienta a la mesa», potendo dare un’immagine complessivamente positiva delle azioni della mafia e banalizzare la percezione delle attività criminali portata dall’organizzazione ai valori fondamentali dell’Unione, è contrario all’ordine pubblico. Lo ha affermato il Tribunale dell’Ue con la sentenza 15 marzo 2018 (causa T-1/17) con la quale ha accolto il ricorso dell’Italia. Secondo i giudici di Lussemburgo, l’elemento verbale «la mafia» – che insieme alla frase «se sienta a la mesa» e all’immagine di una rosa rossa compone il marchio di cui un’impresa spagnola chiedeva la registrazione a livello Ue – è percepito in modo profondamente negativo in Italia, a causa degli attacchi particolarmente gravi perpetrati da questa organizzazione criminale sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico. In definitiva, il marchio in questione è stato dichiarato nullo perchè in grado di scioccare o offendere non solo le vittime della mafia e le loro famiglie, ma anche chiunque, nel territorio dell’Unione, si trovi di fronte il marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza.

 

Per le ulteriori novità legislative e giurisprudenziali cliccare Aiga Bergamo (News-marzo 2018)

Aprile 8

Prima casa: ecco quali sono i benefici fiscali

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

Cari lettori, in molti mi avete chiesto quali sono i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” e riporto quindi di seguito le indicazioni di maggior interesse sul tema, facendo riferimento in particolare ai chiarimenti di recente forniti dall’Agenzia delle entrate con riferimento al requisito della residenza o luogo di svolgimento dell’attività.

Innanzitutto preciso che i benefici fiscali legati alla “prima casa” consentono l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota agevolata (a seconda dei casi, nella m isura del 2% o del 4%), anziché con aliquota ordinaria, attualmente fissata nella misura del 9%. È prevista inoltre l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (a seconda dei casi, nella misura di 50 euro ciascuna o di 200 euro ciascuna).

L’agevolazione prima casa può essere richiesta solo da persone fisiche (è escluso il beneficio in capo alle società), ivi compresi gli acquisti operati da uno o da entrambi i coniugi. Il regime di favore può trovare applicazione solo ove oggetto del trasferimento sia una “casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9”.

Il beneficio trova applicazione anche al trasferimento di pertinenze (garage, autorimesse, ecc …). Tuttavia, limitatamente alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, l’agevolazione prima casa può trovare applicazione nei limiti di un’unità per ciascuna delle menzionate categorie catastali, come precisato dalla Corte di cassazione con sentenza 13.3.2013.

Per fruire dell’agevolazione “prima casa” è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
– l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche non remunerata, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con circolare 29 maggio 2013); è di fondamentale importanza che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato sia resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
– nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. È bene precisare che tale condizione, a partire dall’1.1.2016, può anche non essere soddisfatta al momento dell’atto, a condizione che l’acquirente alieni la “vecchia” prima casa entro un anno dal “nuovo” acquisto agevolato (come previsto dalla Legge di stabilità per il 2016).

Vincenzo Fusco

Vincenzo Fusco

Secondo quanto affermato dalla Cassazione, con riferimento alla prova della residenza, è irrilevante la situazione di fatto, mentre rilevano solo le risultanze anagrafiche. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento della residenza. Inoltre, il cambio di residenza si ritiene perfezionato anche nel caso in cui la dichiarazione di cambio di residenza sia stata presentata tempestivamente, ma la pratica non sia stata conclusa entro il termine di 18 mesi; ciò a condizione, però, che essa sia effettivamente andata a buon fine.

In caso di acquisto da parte dei coniugi, non è necessario che entrambi abbiano la residenza nel Comune, considerato che ai fini agevolativi fa fede la “residenza della famiglia”.
Determinano la decadenza dall’agevolazione prima casa goduta in relazione ad un determinato acquisto immobiliare:
– l’aver reso nell’atto di acquisto una dichiarazione mendace (in relazione ai requisiti agevolativi);
– il trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso di 5 anni dalla data dell’acquisto, degli immobili acquistati con i benefici prima casa, salvo che si proceda entro 1 anno all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Caso particolare esaminato dall’Agenzia delle entrate (Risoluzione n. 53/E del 27.04.2017) è quella di chi compra la “prima casa”, dichiarando che l’abitazione oggetto di acquisto si trova nel Comune dove egli svolge la sua attività lavorativa e, in un atto successivo, afferma che la casa è ubicata nel Comune in cui egli intende trasferire la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito. La vicenda esaminata dall’Agenzia era quella di un avvocato che aveva aperto uno studio in un determinato Comune, in previsione di lavorare per un particolare cliente, ma avendo poi “perso” il cliente in questione, aveva deciso di chiudere lo studio, senza aver mai svolto la propria attività. Al momento dell’apertura dello studio professionale, l’avvocato aveva acquistato pure una casa di abitazione nello stesso Comune, chiedendo di voler fruire dell’agevolazione “prima casa”, in considerazione prospettica di esercitare la propria attività professionale in quel Comune. Considerata la prospettiva professionale non andata a buon fine, l’avvocato ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’agevolazione prima casa avrebbe potuto essere tenuta ferma sostituendo (attraverso la stipula di un nuovo atto notarile) la dichiarazione di svolgere la propria attività lavorativa in quel Comune con la dichiarazione di voler trasferire ivi la propria residenza. Nel fornire risposta all’avvocato/contribuente, l’Agenzia delle entrate si è mostrata “benevola”, ammettendo la possibilità di effettuare “cambi di rotta”, senza perciò perdere il beneficio fiscale.

Lo stesso Ministero dell’Economia ha precisato che è ammessa la fruizione del beneficio “prima casa” anche nell’ipotesi inversa, cioè quella in cui il contribuente prima dichiara nel rogito l’intenzione di trasferire la propria residenza entro 18 mesi nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto di acquisto e, successivamente, non volendo o potendo (per le più svariate ragioni) trasferire la propria residenza in quel Comune, dichiara di svolgere in esso la propria attività lavorativa.

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