Il Comitato dei Delegati ha deliberato oggi la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo dovuto, di cui all’art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. Resta comunque dovuto anche per tali anni il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini IVA e ripetibile nei confronti del cliente. La parola passa ora ai ministeri vigilanti che dovranno approvare il deliberato adottato in data odierna da Cassa Forense.
Il Presidente Avv Nunzio Luciano afferma che “quanto oggi deliberato è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell’Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane”.
Set 29