Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397
La scadenza del termine di impugnazione di un atto di riscossione coattiva produce esclusivamente l’effetto dell’irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ai sensi dell’art. 2953 del codice civile, riguardanti le sentenze passate in giudicato.
Infatti, l’art. 2953 cod. civ., che comporta l’applicazione della prescrizione di dieci anni, opera solo se sul credito da riscuotere si è formato il giudicato e ad esso non può essere equiparato il caso dell’atto amministrativo rimasto inoppugnato.
Tale principio di applica a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo di crediti previdenziali o erariali (cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito, ecc.), nonché per le sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, che si prescrivono entro il termine di cinque anni (art. 20, co. 3, D. Lgs. n. 472/1997).