Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 9 novembre 2016 n. 22719
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate nuovamente ad occuparsi del tema degli avvocati stabiliti, dopo le note pronunce di marzo scorso relative all’esercizio dell’attività professionale per il triennio previsto ex lege e alla irrilevanza del requisito della onorabilità fino alla data di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati (cfr. Aiga Informa marzo 2016, sezione deontologia).
Il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite trae origine dal ricorso presentato da un avvocato abilitato in Romania, verso il quale era stato adottato dal COA di appartenenza (Roma) un provvedimento di cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti, in quanto il titolo in Romania non era stato rilasciato da un organismo competente in base alla legge.
Le Sezioni Unite, nel confermare la pronuncia di appello del CNF (di cancellazione), hanno ricordato come gli unici requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti siano quelli elencati dall’art. 6 del D,lgs. N. 96/2001 di attuazione della direttiva 98/5 CE, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.
In particolare, il comma secondo dell’articolo de quo prevede che l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo sia subordinata all’iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (nella fattispecie in questione l’Unionea Nationala a Barourilor Din Romania).
A tal proposito, i relativi accertamenti sulla legittimazione degli organismi competenti devono essere svolti attraverso il sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea, denominato IMI (Internal market information system). Proprio in base all’IMI, nel caso di specie, era emerso il conseguimento del titolo del ricorrente presso un organismo non abilitato in Romania.
La S.C., pertanto, nel confermare la decisione d’appello del CNF, ha rilevato come lo stesso (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente) non avesse in alcun modo posto in discussione l’operatività della normativa sull’esercizio della professione forense a livello europeo (D.lgs. n. 96/2001), introducendo ulteriori requisiti rispetto a quelli ivi previsti, ma si fosse limitato ad un mero apprezzamento delle prove documentali circa la provenienza del titolo abilitante all’esercizio della professione da un soggetto incompetente.