Novembre 21

COVID-19, URGE NORMA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO

È un errore da parte del legislatore non intervenire sulle norme del legittimo impedimento proprio nella durissima fase che l’intero sistema giudiziario sta affrontando a causa della crisi sanitaria in atto: arginare la diffusione del contagio deve essere un priorità che va necessariamente coniugata con la effettiva tutela dei diritti dei cittadini, la cui forma più alta è certamente il diritto di difesa nel processo garantito dalla costituzione.

Sono ormai quotidiani – al contrario – i provvedimenti di rigetto delle istanza di legittimo impedimento presentate dai difensori delle parti nei processi penali celebrati in tutti Italia, motivate per l’isolamento “fiduciario” o addirittura per il periodo di “quarantena obbligatoria” imposta per le ipotesi di contatto con persone risultate positive al COVID 19.
Gli ultimi casi in ordine di tempo hanno riguardato due Colleghi del Foro di Matera: in occasione di due distinte udienze penali celebrate lunedì scorso innanzi al Tribunale Monocratico ed al GUP di Matera, infatti, i difensori hanno presentato istanza di legittimo impedimento, in quanto impossibilitati a spostarsi dal proprio domicilio a causa dell’isolamento imposto dalla locale azienda sanitaria, su segnalazione dello stesso Ufficio Giudiziario.

L’isolamento imposto agli avvocati dall’ASL, in attesa di sottoporsi a tampone laringo faringeo, riveniva, infatti, dalla ricostruzione dei contatti avuti da un Vice Procuratore Onorario risultato positivo e che aveva partecipato all’udienza del precedente 19/10: il Tribunale, pertanto, aveva correttamente fornito all’ASL di Matera la lista di tutti i difensori impegnati quel giorno in udienza tra i quali figuravano anche i predetti due Colleghi.
Nonostante il deposito delle formali istanze – opportunamente corredate dalle certificazioni dei medici curanti (secondo i protocolli attivati dal Sistema Sanitario) – i Giudici (uno dei quali, ha poi rivisto tale decisione) hanno respinto le richieste presentate dai difensori.

Senza voler entrare nel merito dei casi specifici e -quindi- delle motivazioni addotte per corroborare tali opinamenti, è certo che così operando si finisca per infliggere un grave vulnus al compiuto esercizio del diritto di difesa dei cittadini: ognun vede –invero – che privilegiare in situazioni del genere interpretazioni inutilmente rigorose ed eccessivamente formalistiche degli istituti giuridico-processuali in rilievo mortifica il ruolo –anche sociale – del difensore, esponendo in definitiva gli assistiti – “utenti” del servizio “Giustizia” – a conseguenze assai pregiudizievoli e, comunque, foriere di produrre effetti negativi irreversibili per il prosieguo dei giudizi, con il concreto rischio, sotto altra prospettiva, di innescare pericolosi conflitti nei rapporti tra Avvocato e parte assistita.
L’intervento normativo sul legittimo impedimento proposto dall’AIGA– con il disegno di decreto legge già sul tavolo del Ministro della Giustizia – e non incluso nel pacchetto di norme sulla Giustizia del nuovo D.L. “Ristori” appare, pertanto, urgente ed indispensabile ad arginare il grave rischio di veder costretto il diritto di difesa dei cittadini nel processo e, quindi, quello del difensore al ruolo di semplici comparse più adatte ad un assurdo Kafkiano.

L’invito al legislatore è quello di introdurre in sede di conversione (“re melius perpensa”) le modifiche all’istituto del legittimo impedimento da tempo sollecitate dall’AIGA.

Per maggiori informazioni leggi l’intervista al Presidente Nazionale di Aiga su “Il Dubbio” cliccando qui.

Novembre 21

COVID-19, L’EMENDAMENTO DI AIGA PER IL RICONOSCIMENTO DEL SEMESTRE DI PRATICA FORENSE

Apprendiamo con entusiasmo la notizia del deposito presso il Senato della Repubblica della proposta di emendamento all’art. 23 D.L. n. 137 del 28/10/2020 (cd. “decreto ristori”) a prima firma della Senatrice Alessandra Maiorino (M5S), promosso dalla nostra associazione, che prevede la possibilità di considerare svolto positivamente il semestre di tirocinio professionale in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze previsto dall’articolo 8, comma 4, del D.M. n. 70/2016 ricadente nel periodo 11 maggio 2020 al 31 gennaio 2021.

Si tratta – afferma il Presidente Antonio De Angelis – di agevolare il compimento della pratica forense per tutti i praticanti che, a causa dei rinvii dovuti all’emergenza Covid-19, non hanno potuto presenziare al numero minimo di udienze previsto dalla normativa per il riconoscimento del semestre di pratica professionale.

Il provvedimento – precisa l’avv. Carlo Foglieni della Giunta Nazionale – ha la finalità di uniformare la disciplina a livello nazionale evitando così che, in assenza di una normativa ad hoc, il riconoscimento o meno del semestre di pratica venga rimessa alla discrezionalità del singolo Consiglio dell’Ordine con conseguente disparità di trattamento da un circondario all’altro.

Auspichiamo pertanto che l’emendamento venga definitivamente approvato dal Senato e ringraziamo l’On.le Devis Dori (M5S) per l’interessamento e per aver veicolato la nostra proposta.

Novembre 21

COVID-19, NO ALL’UTILIZZO DEL COVID PER COMPRIMERE I DIRITTI DEGLI IMPUTATI

Aiga stigmatizza le previsioni applicabili al processo penale contenute nel decreto “Ristori bis”, che di fatto vanificano la celebrazione del Giudizio di appello e scaricano sugli imputati le conseguenze dell’assenza di testimoni e consulenti tecnici, quando questi siano stati colpiti dal Covid o in isolamento fiduciario.
Le norme proposte dal Governo sono in totale contrasto con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, così come definiti dall’art. 111 della Costituzione e dalla Carta Europea dei diritti dell’Uomo.
L’AIGA dice un chiaro no all’utilizzo strumentale dell’emergenza Covid per continuare a creare un “processo eterno” con una prescrizione infinita (così come già accadrà per i reati ai quali si applicherà la riforma Bonafede in tema di prescrizione) che nel caso del decreto viene sospesa per cause del tutto indipendenti dall’azione degli imputati e dei loro difensori.
AIGA ribadisce inoltre senza mezzi termini l’importanza della tutela del contraddittorio nel processo penale in ogni grado di giudizio, ricordando come l’appello non sia un inutile orpello, ma un giudizio previsto anzitutto a garanzia degli imputati innocenti che erroneamente siano stati riconosciuti colpevoli nel giudizio di primo grado, i quali non possano essere adeguatamente tutelati con un processo solo “cartolare”, che non tenga conto di quando venga chiesta la rinnovazione del dibattimento.
Si evidenzia inoltre come le disposizioni contenute nel Decreto Ristori bis siano in palese contrasto con il codice di procedura penale, nella parte in cui obbligano l’imputato (per mezzo del difensore) a richiedere la celebrazione “in presenza” venticinque giorni prima dell’udienza, quando i termini per la notifica dell’appello ai difensori ed imputati a mente dell’artt. 601 comma 3° e 5° c.p.p. è di soli venti giorni.
Il decreto rappresenta l’ennesima occasione perduta per specificare nel codice di procedura penale l’istituto del legittimo impedimento per avvocati ed imputati attinti dal Covid o dall’obbligo di isolamento fiduciario, ai quali spesso, pur agendo nel rispetto delle normative vigenti, non è stato riconosciuto dai giudici di merito alcun diritto al rinvio del processo, pur essendo a differenza di testimoni e periti, parti necessarie e fondamentali del giudizio.

Novembre 21

ESAME DI ABILITAZIONE 2020, LE PROPOSTE DI AIGA

ESAME DI ABILITAZIONE 2020. LA PROPOSTA DELL’AIGA:

✅ UNA SOLA PROVA SCRITTA, L’ATTO GIUDIZIARIO, ENTRO IL MESE DI MARZO 2021.
Tre mesi di tempo sono più che sufficienti per individuare modalità di svolgimento della prova scritta in sicurezza.

✅ DELOCALIZZAZIONE DELLE SEDI D’ESAME.
Presso il circondario di Tribunale ove è stato rilasciato il certificato di compiuta pratica e non presso il distretto di Corte d’Appello.

✅ CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA ENTRO IL MESE DI GIUGNO 2021.
La correzione di una sola prova scritta ha ovviamente tempi molto più brevi della correzione di tre.

✅ INIZIO DELLE PROVE ORALI ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2021.

✅ FINE DELLE PROVE ORALI ENTRO IL 1 DICEMBRE 2021.

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