Maggio 22

Natura Giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense

Art.1 comma 778 legge 28 dicembre 2015, n.208

La compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati anteriormente al 2016 e non ancora saldati – Natura giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense

A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

Maggio 22

Esecuzione: l’ordinanza di sospensione non ha carattere definitivo

Cass., sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 1228/16 depositata il 22 gennaio

L’ordinanza di sospensione dell’esecuzione ha effetto meramente provvisorio, essendo la stessa revocabile dal giudice che l’ha emessa sino al momento in cui abbia avuto esecuzione. Tale provvedimento, dunque, non ha natura sostanziale di sentenza e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ma esclusivamente attraverso il reclamo disciplinato dall’art. 669–terdecies c.p.c.

Maggio 22

Compensazione delle spese di lite – Non basta una motivazione di stile per dichiarare la compensazione delle spese di lite

Cass. Civ. 12.5.2016, n. 9715

La Corte suprema ha recentemente avuto modo di esaminare il caso di un procedimento avanti alla Commissione Tributaria Regionale, nel quale una società aveva proposto ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2004.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso.

In seguito l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e la Commissione Tributaria Regionale ha respinto lo stesso, ritenendolo infondato.

Sennonché, la Commissione Tributaria Regionale ha compensato le spese di giudizio ritenendo sussistenti i giusti e fondati motivi richiesti dalla legge.

La società appellata ha proposto ricorso per Cassazione, rilevando la violazione del D. Lgs. n.546 del 1992, art.15 e art.92 c.p.c., comma 2, dal momento che il Giudice di merito aveva erroneamente compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a “giusti e fondati motivi”, e, quindi, con motivazione di stile la quale, in sostanza, si limita in maniera sterile a richiamare il contenuto della legge….

La Corte di Cassazione ha accolto le censure di parte ricorrente, richiamando, sul punto, un principio consolidato per cui “In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art.92 c.p.c., comma 2 (così come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art.2), il Giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa”.

A tal proposito, per esempio, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la Corte ha ritenuto che non costituisca una valida ragione per la compensazione delle spese la limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia.

In sostanza, nel caso che ci occupa, ai fini della compensazione non ha trovato alcun rilievo il fatto processuale controverso, ma, di contro, solamente una generica considerazione di motivi che non sono in alcun modo collegati al fatto medesimo. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio.

Crediamo che la Sentenza in commento sia di particolare rilievo. Ed infatti, a tutti noi è capitato di assistere clienti convenuti in cause che si sono concluse con il rigetto integrale di ogni domanda avversaria, ma con la compensazione delle spese di lite, in quanto (semplicemente….) sussistono giusti e fondati motivi….

Ovviamente, non siamo contrari in senso assoluto al fatto che un Giudice possa decidere di rigettare integralmente le domande della parte, compensando le spese di causa.

Crediamo, però, che sia del tutto legittimo (anche alla luce delle recenti riforme che hanno modificato il testo dell’art.92 c.p.c. nell’ultima decina d’anni) che i Giudicanti comprendano fino in fondo l’esigenza (fondamentale, per chi esercita la professione di avvocato) di motivare adeguatamente ed in maniera approfondita (anche) tale capo di una Sentenza, troppo spesso “liquidato” in poche righe.

NEWER OLDER 1 2 152 153 154 166 167