Feb 15

Assenza di iscrizione al VIES del cessionario – Regime di non imponibilità – Applicabilità

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Corte di Giustizia UE 9.2.2017 n. C-21/16 (Euro-Tyre)

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 9.2.2017, resa nella causa C-21/16 (Euro-Tyre), ha statuito che l’Amministrazione finanziaria non ha titolo per disconoscere il regime di non imponibilità IVA (a cui sono generalmente assoggettate le cessioni intracomunitarie) sulla base della sola circostanza per cui il cessionario UE, titolare di partita IVA, non è iscritto al VIES.

Sulla base di una rigorosa interpretazione sistematica, la Corte afferma, infatti, che per la realizzazione di una cessione intracomunitaria non imponibile, si deve far riferimento alle sole condizioni sostanziali di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/CE (trasfuse nel nostro art. 41 co. 1 del DL 331/93), e cioè:

– il trasporto dei beni al di fuori del territorio dello Stato membro del cedente;

– la titolarità IVA di entrambi i contraenti (cedente e cessionario);

– il trasferimento della proprietà dal cedente al cessionario;

– l’onerosità dell’operazione.

Ciò posto, l’iscrizione al VIES costituisce un requisito di natura meramente formale. Ne consegue che, seguendo i principi già precedentemente esposti dalla stessa Corte UE (cfr. Corte di Giustizia UE 20.10.2016 causa C-24/15), laddove siano presente i predetti requisiti sostanziali che integrano la realizzazione di una cessione intra-UE, il regime di non imponibilità IVA può essere disconosciuto alla sola condizione in cui il cedente abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale, nell’ambito della quale l’omessa iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali.

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, la circostanza per cui il cedente non fosse a conoscenza della mancata iscrizione al VIES del cessionario non poteva essere invocato come indizio di frode, in quanto la controparte avrebbe potuto ottenere la registrazione al VIES con effetti retroattivi.

La Corte conclude sostenendo come spetti agli Stati membri fissare, a livello nazionale, un criterio (diverso da quello che fa leva sull’iscrizione al VIES, non rappresentando questo un requisito sostanziale per individuare la soggettività passiva del cessionario) che consenta agli operatori di determinare la titolarità di soggetto passivo IVA della controparte nelle operazioni intracomunitarie.