Ago 27

ASSEGNO DIVORZILE: LE NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocato Tommaso Ghisalberti – referente della Commissione di Diritto di Famiglia – ci illustra le novità giurisprudenziali in materia di assegno di divorzio.

Nell’ambito di un giudizio di divorzio, così come sancito dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 868/1970, il giudice che pronuncia la sentenza, ha la facoltà di disporre a carico di un coniuge l’onere di provvedere al versamento di un assegno in favore dell’altro coniuge se quest’ultimo non possiede i mezzi adeguati al proprio sostentamento né possa procurarseli per reali motivazioni.

L’innovativa sentenza n. 11504 della prima sezione della suprema Corte, emanata lo scorso 11 maggio 2017, ha suscitato dibattiti in tema di assegno divorzile, mutando un orientamento che si era mantenuto pressoché costante sino ad oggi.

La Corte di cassazione, attraverso detta pronuncia, ha infatti operato un importante mutamento, scindendo il giudizio sull’assegno divorzile in due momenti temporali (l’iniziale riconoscimento del diritto e la sua definizione quantitativa) ed abbandonando il principio cardine fondato sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Tommaso Ghisalberti

Tommaso Ghisalberti

La suprema Corte opera dunque una innovativa quanto problematica sostituzione del criterio dell’analogo tenore di vita con quello del raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente. La ratio di detto principio si fonda sulla convinzione che il procedimento di divorzio mira ad estinguere definitivamente il rapporto coniugale sia sul piano personale che economico-patrimoniale.

Relativamente alla determinazione del quantum dell’assegno divorzile, la menzionata sentenza prevede l’obbligo per il giudice di procedere con un giudizio comparativo volto a determinare le rispettive posizioni personali e patrimoniali degli ex coniugi, senza ribadire in tale sede il criterio dell’autosufficienza economica usato per la determinazione dell’an.

Alle numerose e dissonanti pronunce della giurisprudenza di merito, in parte ancorate all’applicazione degli insegnamenti della Cassazione pressoché costante dagli anni ’90 ed in parte aperte al mutato orientamento, è conseguita la rimessione della questione alle sezioni unite della suprema Corte affinché le stesse apportino un intervento chiarificatore.

Il sostituto procuratore generale della Cassazione Marcello Matera ha sottolineato come ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento risulti ancora attuale il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel corso della requisitoria il sostituto procuratore ha altresì precisato come l’autosufficienza economica dell’ex coniuge sia solamente uno dei parametri di riferimento da tenere in considerazione unitamente agli altri principi stabiliti dalla legge quali l’apporto del coniuge al patrimonio familiare, la durata del vincolo di coniugio e, per l’appunto, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. 
Non rimane che attendere l’illuminante intervento chiarificatore delle sezioni unite al fine di dirimere definitivamente il contrasto esistente circa i requisiti per riconoscere il diritto all’assegno divorzile.