Sentenza Corte di giustizia 7.4.2016 n. C-546/14
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-546/2014 del 7 aprile 2016, ha stabilito che l’art. 4 del TUE e la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a un’interpretazione della normativa nazionale (la Legge Fallimentare) volta a consentire all’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza la presentazione di una domanda di concordato preventivo liquidatorio, che preveda il pagamento parziale dell’IVA, se accompagnata dalla relazione di un esperto indipendente, il quale attesti che non risulterebbe possibile il soddisfacimento in misura maggiore di tale debito in caso di fallimento.
La questione pregiudiziale sollevata da un Tribunale italiano trae origine dal fatto che l’art. 182 ter della Legge Fallimentare, nell’ambito della transazione fiscale, pone il divieto di concordare un pagamento parziale dei crediti dello stato relativi all’IVA, ammettendo soltanto la possibilità di un pagamento dilazionato. Tuttavia, precisa la Corte che proprio la finalità liquidatoria del concordato, unitamente all’attestazione di un professionista indipendente che accerti l’impossibilità di ottenere un soddisfacimento in misura maggiore in caso di fallimento e alla possibilità per ciascun creditore (lo stato) di esprimere il proprio voto contrario alla proposta di concordato e il diritto di proporre opposizione, costituiscono adeguati presupposti sulla base dei quali è possibile ritenere compatibile con la normativa europea il pagamento parziale dell’IVA nell’ambito di un concordato liquidatorio.